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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
a. le persone a cui sono stati trapiantati organi, tessuti o cellule di origine animale oppure sulle quali è stato usato un medicamento per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 LATer33.
Titolo prima dell’art. 37
Sezione 9: Impiego di tessuti o cellule fetali
Art. 37 Principio e divieti
1 Se è prevista un’interruzione della gravidanza, il momento e il metodo sono scelti indipendentemente dalla possibilità di utilizzare il feto a scopo di trapianto.
2 È vietato:
a. mantenere artificialmente in vita feti interi per prelevarne tessuti o cellule a scopo di trapianto;
b. effettuare trapianti di tessuti o cellule fetali su una persona designata dalla donatrice;
c. effettuare trapianti di tessuti o cellule fetali provenienti da donne incapaci di discernimento.
Art. 38, rubrica e cpv. 1 e 334
Obbligo di autorizzazione per la derivazione e il trapianto di tessuti o cellule fetali
1 Chi intende effettuare sull’essere umano trapianti di tessuti o cellule fetali necessita di un’autorizzazione.
3Abrogato
Art. 38a e 38b35
Abrogati
Art. 39 Informazione e consenso della donatrice
1 A una donna incinta il consenso circa l’impiego di tessuti o cellule fetali a scopo di trapianto può essere chiesto soltanto dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza.
2 È consentito effettuare trapianti di tessuti o cellule fetali soltanto se la donatrice è stata informata in modo esauriente in merito all’utilizzo previsto e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.
33 RS 812.21
34 FF 2023 2294
35 FF 2023 2294