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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 dicembre 199817 sulla medicina della procreazione:

Art. 16 cpv. 4, secondo periodo18

4 … Sono fatte salve le disposizioni della legge del 19 dicembre 200319 sulle cellule staminali e della legge del 15 dicembre 200020 sugli agenti terapeutici.

2. Legge dell’8 ottobre 200421 sui trapianti:

Art. 2 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva, e lett. b n. 322

1bisAbrogato

2 Essa non si applica all’impiego di:

b. sangue, ad eccezione:

3. Abrogato

Art. 2a, 2b e 3 cpv. 223

Abrogati

Art. 4 cpv. 124

1 Chi impiega organi, tessuti o cellule è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari secondo lo stato della scienza e della tecnica per non mettere in pericolo la salute delle persone.

Art. 5 Organi, tessuti o cellule prelevati per uno scopo diverso dal trapianto

o provenienti da un intervento medico o da un parto

Se organi, tessuti o cellule sono prelevati per uno scopo diverso dal trapianto o se questi provengono da un intervento medico o da un parto possono essere conservati,

17 RS 810.11

18 FF 2023 2294

19 RS 810.31

20 RS 812.21

21 RS 810.21

22 FF 2023 2294

23 FF 2023 2294

24 FF 2023 2294