Progetto
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
b. obbligatorio per le strutture che eseguono esclusivamente trattamenti pediatrici ambulatoriali e per le farmacie pubbliche.
Titolo dopo l’art. 41
Sezione 6a: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule vitali di origine umana
Art. 41a Prelievo e utilizzo
1 È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se la persona ha dato il proprio consenso prima della sua morte. Può dare il proprio consenso soltanto chi ha compiuto 16 anni.
2 Se non vi è alcuna dichiarazione di volontà relativa alla donazione da parte della persona deceduta, i suoi stretti congiunti, dopo essere stati informati in modo esauriente, possono acconsentire al prelievo. Nel farlo, sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta. Il prelievo non è consentito se non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili.
3 Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato a una persona di fiducia la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.
4 È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se la morte è stata accertata. La definizione di morte e l’accertamento della morte sono retti dall’articolo 9 della legge dell’8 ottobre 20047 sui trapianti.
5 È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se:
a. essa è maggiorenne e capace di discernimento;
b. essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;
c. non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute.
6 Se gli organi, i tessuti o le cellule sono stati prelevati da una persona vivente per scopi diversi dalla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2, essi possono essere utilizzati per la fabbricazione di tali medicamenti soltanto se la persona è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto. Alle persone decedute si applicano i capoversi 1−3.
7 RS 810.21; FF 2023 2294