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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 41c Gratuità e divieto di commercio

1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione oppure la consegna o la cessione di organi, tessuti o cellule destinati a essere utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2.

2 Non è considerato profitto finanziario o altro vantaggio:

a. il risarcimento della perdita di guadagno del donatore e delle spese direttamente occasionate al donatore;

b. il risarcimento dei danni subìti dal donatore a causa del prelievo di organi, tessuti o cellule;

c. un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori;

d. il risarcimento delle spese connesse alla fabbricazione, segnatamente i costi del prelievo, del trasporto, della preparazione, della conservazione e della fabbricazione.

3 È vietato utilizzare per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 organi, tessuti o cellule se sono stati prelevati o ottenuti contravvenendo alle prescrizioni di cui al capoverso 1.

Art. 41d Trattamento di organi, tessuti o cellule vitali di origine umana per la

fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate e obbligo di notifica o di autorizzazione

1 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il prelievo, la conservazione, l’importazione, l’esportazione e lo smercio di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2.

2 Per le attività di cui al capoverso 1 può prevedere un obbligo di notifica o di autorizzazione. Ne stabilisce le condizioni e designa l’autorità alla quale deve essere presentata la notifica o che rilascia l’autorizzazione.

Art. 41e Eccezioni per l’uso autologo

Il Consiglio federale può dichiarare singole disposizioni della presente legge non applicabili ai medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 destinati all’uso autologo.