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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

7 È consentito utilizzare organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se:

a. per il prelievo sono stati rispettati i requisiti di cui ai capoversi 1−3 e 5;

b. essi non possono essere attribuiti secondo la legge sui trapianti.

8 Per la protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni si applica l’articolo 13 della legge sui trapianti.

9 Le condizioni per i provvedimenti medici preparatori sono rette dall’articolo 10 capoversi 2 lettere a−c e 38 della legge sui trapianti. Inoltre, i provvedimenti medici preparatori devono essere indispensabili per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 e possono essere attuati:

a. prima della morte, soltanto se il donatore, i suoi stretti congiunti o la persona di fiducia di cui al capoverso 3 vi hanno acconsentito;

b. dopo la morte, finché non è accertato se esista o meno il consenso.

Art. 41b Indipendenza delle persone coinvolte e divieto di influenza,

protezione assicurativa e obblighi di diligenza

1 Ai medici che accertano la morte di una persona non è consentito:

a. partecipare al prelievo di organi, tessuti o cellule o alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2;

b. sottostare alle istruzioni di un medico specialista impegnato in queste attività.

2 Ai medici che effettuano prelievi di organi, tessuti o cellule o che partecipano alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2, nonché al personale medico impegnato in queste attività non è consentito esercitare pressioni o tentare di influenzare in qualsiasi altra maniera le persone che curano il moribondo o ne accertano la morte.

3 Chi preleva organi, tessuti o cellule da una persona vivente per fabbricarne medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 deve accertarsi che la stessa sia adeguatamente assicurata contro le possibili gravose conseguenze del prelievo. Il contenuto della protezione assicurativa e l’assunzione delle spese sono retti dall’articolo 14 capoversi 1, 2, 2ter–49 della legge sui trapianti.

4 Si applicano gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 30–3310 della legge sui trapianti.

8 FF 2021 2328

9 FF 2023 2294

10 FF 2023 2294