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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

5 La prescrizione di medicamenti per uso umano e la presentazione della prescrizione per il ritiro dei medicamenti prescritti avvengono per via elettronica. Su richiesta del paziente, la prescrizione deve essere messa a sua disposizione in forma cartacea; in questo caso il formato deve essere leggibile elettronicamente.

6 Chi emette prescrizioni o le riceve per la dispensazione dei medicamenti prescritti deve utilizzare sistemi elettronici che garantiscano:

a. l’integrità e l’autenticità delle prescrizioni;

b. l’interoperabilità;

c. la protezione da una presentazione ripetuta delle prescrizioni.

7 Il Consiglio federale disciplina in maniera più dettagliata i requisiti concernenti i sistemi, compresi i formati dei dati e le interfacce di trasmissione.

Art. 26a Piano farmacologico e riconciliazione farmacologica

1 La persona responsabile della prescrizione, della dispensazione o dell’uso di un medicamento deve compilare un elenco dei medicamenti prescritti, dispensati o usati (piano farmacologico) o aggiornare un piano farmacologico esistente. A ogni compilazione o aggiornamento del piano farmacologico la persona responsabile deve riesaminare tutti i medicamenti ricevuti dal paziente (riconciliazione farmacologica). Essa deve inoltre documentare la riconciliazione farmacologica.

2 Il piano farmacologico deve essere compilato in un formato leggibile elettronicamente. Su richiesta, deve essere messo a disposizione del paziente per via elettronica o in forma cartacea.

3 Il Consiglio federale può esonerare determinate persone dall’obbligo di compilare o aggiornare un piano farmacologico o di eseguire e documentare una riconciliazione farmacologica.

4 Le persone competenti per la compilazione o l’aggiornamento dei piani farmacologici devono utilizzare sistemi elettronici che siano interoperabili.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

a. il contenuto del piano farmacologico, in particolare i tipi di medicamenti che devono essere inseriti;

b. i requisiti dei sistemi utilizzati per la compilazione e l’aggiornamento dei piani farmacologici con riferimento all’interoperabilità, in particolare i formati dei dati e le interfacce di trasmissione.

Art. 26b Sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio dei medicamenti

1 Nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari devono essere utilizzati nell’ambito della prescrizione, della dispensazione o dell’uso di medicamenti per trattamenti stazionari e ambulatoriali sistemi elettronici di calcolo del dosaggio dei medicamenti sulla base di raccomandazioni di dosaggio armonizzate.

2 Il Consiglio federale può dichiarare l’utilizzo dei sistemi di cui al capoverso 1:

a. non obbligatorio per i medicamenti con esiguo potenziale di rischio;