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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo dopo l’art. 41e

Sezione 6b: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati da tessuti o cellule embrionali o fetali o da cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari, nonché per il trattamento di embrioni soprannumerari

Art. 41f Informazione e consenso della donatrice, indipendenza delle persone

coinvolte e divieto di influenza in vista dell’utilizzazione di tessuti o cellule embrionali o fetali

1 A una donna incinta il consenso circa l’impiego di tessuti o cellule embrionali o fetali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 può essere chiesto soltanto dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza.

2 Le persone che partecipano alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 non devono influenzare il personale medico che effettua l’interruzione della gravidanza. Non possono partecipare all’interruzione della gravidanza e non devono avere il potere di impartire istruzioni alle persone che la effettuano.

3 È consentito utilizzare tessuti o cellule embrionali o fetali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se la donatrice è stata informata in modo esauriente sull’utilizzo previsto e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.

Art. 41g Informazione e consenso della coppia interessata, indipendenza delle

persone coinvolte e divieto di influenza in vista della derivazione e dell’utilizzazione di cellule staminali provenienti da embrioni

soprannumerari

1 Alla coppia può essere chiesto il consenso circa la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto dopo che l’esistenza degli embrioni soprannumerari è stata accertata.

2 È consentito derivare e utilizzare cellule staminali da embrioni soprannumerari per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 soltanto se la coppia interessata è stata informata in modo esauriente sull’utilizzo previsto e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto.

3 Ogni membro della coppia interessata può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza formalità e senza indicarne i motivi, fino all’inizio della derivazione di cellule staminali.

4 Se il consenso non è dato o è revocato, gli embrioni soprannumerari devono essere distrutti immediatamente.

5 In caso di decesso di uno dei partner, quello superstite decide in merito all’utilizzazione degli embrioni soprannumerari per la derivazione di cellule staminali. Se in base