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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 2 cpv. 1 lett. abis, b (concerne soltanto i testi tedesco e italiano) e c nonché
cpv. 3
1 La presente legge si applica:
abis. al trattamento di organi, tessuti o cellule nonché embrioni soprannumerari, sempre che siano utilizzati per la fabbricazione di agenti terapeutici;
b. agli stupefacenti ai sensi della legge del 3 ottobre 19514 sugli stupefacenti, sempre che siano utilizzati come agenti terapeutici;
c. Abrogata
3 Può sottoporre alla presente legge determinati prodotti senza destinazione d’uso medica che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate o ai dispositivi medici.
Art. 3 cpv. 3
3 Chi tratta organi, tessuti, cellule o embrioni soprannumerari dai quali vengono fabbricati agenti terapeutici deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo. Il Consiglio federale può fissare requisiti di diligenza e di qualità per il trattamento di organi, tessuti, cellule o embrioni soprannumerari; nel fare ciò, tiene conto delle norme nazionali e internazionali riconosciute.
Art. 4 cpv. 1 lett. adecies, frase introduttiva, aundecies e hbis nonché cpv. 1bis, 1ter e 3
1 Ai sensi della presente legge si intende per:
adecies. medicamento per uso umano importante per malattie rare («orphan drug»): un medicamento per uso umano per il quale è fornita la prova che:
aundecies. medicamenti per terapie avanzate:
1. medicamenti contenenti acidi nucleici oppure organismi geneticamente modificati o patogeni che contribuiscono direttamente all’effetto desiderato del medicamento, o da essi costituiti,
2. medicamenti contenenti organi, tessuti o cellule vitali di origine umana o da essi costituiti, sempre che gli organi, i tessuti o le cellule:
- siano stati sottoposti a una manipolazione rilevante oppure
- non siano destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore umano,
3. medicamenti contenenti organi, tessuti o cellule vitali di origine animale o da essi costituiti, sempre che gli organi, i tessuti o le cellule:
- siano stati sottoposti a una manipolazione rilevante oppure
- non siano destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore animale,