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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
importati, esportati o trapiantati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione e di opposizione o consenso al prelievo di cui agli articoli 8–8c25, 12 lettera b, 13 capoversi 2 lettere f e g e 3 nonché 39 capoverso 2. L’ulteriore impiego di organi, tessuti o cellule deve avvenire secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 7 cpv. 1 lett. b26
1 È vietato:
b. il prelievo o il trapianto di organi, tessuti o cellule di una persona vivente o deceduta per i quali è stato offerto, concesso, richiesto o accettato un profitto finanziario o un altro vantaggio.
Art. 7a Divieto di impiego di organi, tessuti o cellule prelevati
illecitamente27
È vietato trapiantare organi, tessuti o cellule se le prescrizioni concernenti l’informazione e l’opposizione o il consenso al prelievo secondo gli articoli 8−8c28, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f‒i nonché 39 capoverso 2 non sono state rispettate.
Art. 8 cpv. 529
5 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo del consenso della persona deceduta o dei suoi stretti congiunti per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.
Art. 25 cpv. 3 lett. d30
Abrogato
Art. 27 cpv. 431
4 Per garantire i requisiti di qualità e sicurezza, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione per il trapianto di tessuti o cellule.
Art. 30 cpv. 2 lett. a32
2 Sono escluse dalla donazione per un trapianto allogenico:
25 FF 2021 2328
26 FF 2023 2294
27 FF 2023 2294
28 FF 2021 2328
29 FF 2021 2328
30 FF 2023 2294
31 FF 2023 2294
32 FF 2023 2294