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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine

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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 40

Abrogato

Art. 42 lett. a

Il Consiglio federale stabilisce:

a. le esigenze relative all’informazione di cui all’articolo 39;

Art. 43 cpv. 336

3Abrogato

Art. 45 Test obbligatorio

Chi effettua prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale è tenuto ad assicurarsi che siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.

Art. 49 cpv. 237

Abrogato

Art. 49b cpv. 1 lett. b e 3 lett. b e c38

1 Swissmedic rilascia l’autorizzazione se:

b. le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte e in caso di sperimentazioni cliniche con organi, tessuti o cellule di origine animale si può escludere con grande probabilità, secondo lo stato della scienza e della tecnica, un rischio di infezione per la popolazione.

3 L’UFSP verifica:

b. in caso di sperimentazioni cliniche con tessuti o cellule fetali: se le prescrizioni di cui al capitolo 2 sezione 9 sono rispettate;

c. in caso di sperimentazioni cliniche con organi, tessuti o cellule di origine animale: se l’istituzione dispone di sufficiente esperienza nel trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana e se sono garantiti i controlli post-trapianto del ricevente.

Art. 64, frase introduttiva, primo periodo39

Le aziende e le persone che impiegano organi, tessuti o cellule sono tenute a collaborare gratuitamente allo svolgimento delle ispezioni e dei controlli. …

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