Progetto
Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto
Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 40
Abrogato
Art. 42 lett. a
Il Consiglio federale stabilisce:
a. le esigenze relative all’informazione di cui all’articolo 39;
Art. 43 cpv. 336
3Abrogato
Art. 45 Test obbligatorio
Chi effettua prelievi o trapianti di organi, tessuti o cellule di origine animale è tenuto ad assicurarsi che siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.
Art. 49 cpv. 237
Abrogato
Art. 49b cpv. 1 lett. b e 3 lett. b e c38
1 Swissmedic rilascia l’autorizzazione se:
b. le condizioni di cui alla lettera a sono soddisfatte e in caso di sperimentazioni cliniche con organi, tessuti o cellule di origine animale si può escludere con grande probabilità, secondo lo stato della scienza e della tecnica, un rischio di infezione per la popolazione.
3 L’UFSP verifica:
b. in caso di sperimentazioni cliniche con tessuti o cellule fetali: se le prescrizioni di cui al capitolo 2 sezione 9 sono rispettate;
c. in caso di sperimentazioni cliniche con organi, tessuti o cellule di origine animale: se l’istituzione dispone di sufficiente esperienza nel trapianto di organi, tessuti o cellule di origine umana e se sono garantiti i controlli post-trapianto del ricevente.
Art. 64, frase introduttiva, primo periodo39
Le aziende e le persone che impiegano organi, tessuti o cellule sono tenute a collaborare gratuitamente allo svolgimento delle ispezioni e dei controlli. …
36 FF 2023 2294
37 FF 2023 2294
38 FF 2023 2294
39 FF 2023 2294