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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 3: Approvazione del tipo ed esami della conformità

Art. 11 Obbligo di approvazione del tipo

1 I sistemi di automazione e i veicoli a guida automatizzata sono soggetti all’obbligo di approvazione del tipo.

2 In deroga all’articolo 4 dell’ordinanza del 19 giugno 199512 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), non sono ammessi esoneri dall’obbligo di approvazione del tipo.

3 L’ambito di impiego previsto e gli scenari di traffico testati devono essere dichiarati nella documentazione di approvazione del tipo.

Art. 12 Rilascio

Le seguenti approvazioni del tipo sono rilasciate dalle autorità competenti in materia:

a. approvazioni generali per i veicoli senza conducente secondo il regolamento (UE) 2018/85813: degli Stati membri dell’UE e del SEE;

b. approvazioni parziali di sistemi di automazione secondo i regolamenti dell’UNECE: delle Parti contraenti dell’Accordo del 20 marzo 195814 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite.

Art. 13 Mantenimento della sicurezza stradale e operativa: compiti e

competenze dell’USTRA

1 Nell’ambito dell’esame della conformità, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) coordina le misure volte a garantire la sicurezza stradale e operativa dei sistemi di automazione.

2 Può elaborare i dati relativi agli incidenti rilevanti per la sicurezza in cui sono coinvolti sistemi di automazione, disporre o effettuare controlli a campione e scambiare informazioni con le autorità estere di approvazione del tipo e sorveglianza del mercato.

3 Può chiedere ai detentori di veicoli senza conducente la consegna dei dati necessari per valutare la sicurezza stradale e operativa dopo l’immatricolazione.

4 Può chiedere ai costruttori di veicoli senza conducente:

12 RS 741.511

13Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 mag. 2018,

relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva

2007/46/CE, GU L 151 del 14 giu. 2018, pag. 1.

14 RS 0.741.411