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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 45 Esecuzione

1 L’USTRA può autorizzare in singoli casi specifici deroghe ai requisiti e doveri di cui agli articoli 4 capoversi 2 lettere a–c e 3, 7 capoverso 5, 8, 11, 12, 28 capoversi 1 e 3 lettera a nonché 39 capoversi 2, 3 lettera f e 4 per i veicoli a guida autonoma ai sensi degli articoli 25b capoverso 2, 25c e 25d LCStr e stabilire requisiti alternativi se è garantito un livello di sicurezza comparabile. Le autorizzazioni possono essere temporalmente limitate in caso di deroghe all’articolo 8.

2 L’USTRA costituisce un gruppo di accompagnamento che assiste i Cantoni nella valutazione delle domande relative agli ambiti di impiego per i veicoli senza conducente e alla gestione di aree per il parcheggio automatico. Il gruppo si compone di rappresentanti delle autorità di immatricolazione, della polizia, delle autorità preposte all’edilizia, alla pianificazione territoriale e all’ambiente nonché altri soggetti coinvolti.

Art. 46 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 47 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il .....