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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine
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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»
b. concessione e revoca di autorizzazioni;
c. rilevamento dello stato dei veicoli nel quadro di esami della conformità;
d. rilevamento e valutazione degli incidenti rilevanti per la sicurezza.
3 L’USTRA può rilevare i dati di cui al capoverso 1 lettera a per valutare il rispetto della sicurezza operativa e dei dati. A tale scopo può trattare i dati di cui al capoverso 1 lettera c trasmessi dalle autorità estere di approvazione del tipo e di sorveglianza del mercato nonché dalla Commissione europea. Il trattamento di questi dati è consentito esclusivamente per le seguenti finalità:
a. disposizione e monitoraggio di misure nel quadro di esami della conformità;
b. rilevamento e valutazione degli incidenti rilevanti per la sicurezza;
c. valutazione delle misure per mantenere e migliorare la sicurezza operativa.
4 L’USTRA può acquisire dai costruttori di veicoli senza conducente i dati di cui al capoverso 1 lettera c, rilevando a tal fine i dati di cui al capoverso 1 lettera a. La trasmissione di dati è obbligatoria se richiesto dalle prescrizioni sull’approvazione del tipo riconosciute secondo l’allegato 2 numeri 11 e 12 OETV24. Il trattamento di questi dati è consentito esclusivamente per le seguenti finalità:
a. monitoraggio di misure nel quadro di esami della conformità;
b. rilevamento e valutazione degli incidenti rilevanti per la sicurezza.
Art. 20 Distruzione dei dati del registratore di guida
I dati contenuti nel registratore di guida possono essere distrutti ai fini della rottamazione del veicolo senza il consenso delle persone interessate, purché non siano necessari per accertamenti relativi a incidenti o per giudicare infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Capitolo 3: Veicoli con richiesta di ripresa del controllo
Sezione 1: Diritti e doveri nel caso di veicoli con richiesta di ripresa del controllo
Art. 21 Consegna del veicolo
1 Chiunque vende, noleggia o dà in leasing a titolo professionale un veicolo con richiesta di ripresa del controllo deve informare esplicitamente la parte contraente sull’uso conforme del sistema di automazione e sulla funzione di registrazione del registratore di guida e farle firmare una conferma dell’avvenuta informazione.
2 La conferma della parte contraente deve essere conservata per dieci anni e, su richiesta, essere messa a disposizione delle autorità di perseguimento penale.
24 RS 741.41