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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

a. l’area di parcheggio è separata dalle altre corsie, dai marciapiedi, dai percorsi pedonali e ciclabili;

b. l’area può essere raggiunta e lasciata solo attraverso apposite entrate e uscite;

c. l’assegnazione di un posto di parcheggio è possibile solo per i veicoli dotati delle approvazioni del tipo indicate nella domanda;

d. sono soddisfatti i requisiti dell’infrastruttura esterna al veicolo risultanti dall’approvazione del tipo ed è garantito lo scambio di informazioni tra il sistema di automazione e l’infrastruttura esterna, come richiesto dall’approvazione del tipo;

e. l’area di parcheggio è dotata, in punti chiaramente visibili e facilmente accessibili, di dispositivi che consentono di disattivare i sistemi di parcheggio automatico di tutti i veicoli situati al suo interno e adeguatamente protetti contro l’uso improprio e l’azionamento involontario; e

f. le zone di consegna e di ritiro sono contrassegnate.

2 L’articolo 40 capoversi 5–7 nonché gli articoli 41 e 43 sono applicabili per analogia.

Capitolo 5: Veicoli senza conducente

Sezione 1: Diritti e doveri nel caso dei veicoli senza conducente

Art. 30 Costruttore

1 Il costruttore deve fornire formazioni per le attività degli operatori e, se il veicolo non dispone di comandi convenzionali, per il funzionamento manuale. Devono essere trasmesse tutte le nozioni sul funzionamento tecnico del veicolo e sul sistema di automazione, nella misura in cui sono necessarie per lo svolgimento dei compiti corrispondenti. Il costruttore deve rilasciare un’attestazione alle persone che hanno seguito e completato la formazione.

2 Se il costruttore non ha stabile organizzazione in Svizzera, l’importatore del veicolo senza conducente è responsabile dell’adempimento dei doveri di cui al capoverso 1. La formazione non deve necessariamente svolgersi in Svizzera.

Art. 31 Addetto al carico e allo scarico parziale

1 La persona che carica il veicolo è responsabile del rispetto delle prescrizioni relative al carico. In particolare, deve fissarlo in modo adeguato e assicurarsi che il veicolo non sia sovraccarico.

2 La persona che scarica parzialmente il veicolo deve assicurarsi che questa operazione non si ripercuota negativamente sul resto del carico. Se necessario, il carico rimanente deve essere nuovamente sistemato e fissato.