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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

b. l’infrastruttura per il percorso in questione soddisfa i requisiti tecnici per la circolazione dei veicoli senza conducente;

c. il traffico non è ostacolato o congestionato dalla circolazione dei veicoli senza conducente ed è garantita la sicurezza stradale;

d. sono previsti abbastanza operatori sufficientemente qualificati che dispongono in ogni momento di un accesso sufficiente ai dati e alle informazioni sulla circolazione del veicolo necessari in base al piano operativo e di postazioni di lavoro adeguatamente attrezzate;

e. la comunicazione tra gli operatori e gli occupanti del veicolo attraverso un’interfaccia audiovisiva è garantita in ogni momento; e

f. sono soddisfatti i doveri del conducente (art. 32 cpv. 6).

5 L’autorità cantonale responsabile dell’autorizzazione può stabilire disposizioni aggiuntive, se lo richiedono la sicurezza stradale e operativa, la circolazione o altre condizioni locali.

6 Per la valutazione l’autorità cantonale responsabile dell’autorizzazione può consultare il gruppo di accompagnamento dell’USTRA (art. 45 cpv. 2) o incaricare il richiedente di farla eseguire da un’organizzazione riconosciuta o accreditata.

7 Le valutazioni dettagliate delle domande devono essere inviate all’USTRA.

Art. 41 Comunicazione della decisione

La decisione relativa alla domanda di autorizzazione di un ambito di impiego per veicoli senza conducente è comunicata:

a. al richiedente;

b. alla competente autorità di immatricolazione;

c. alle autorità cantonali e federali incaricate di esaminare la domanda e alle direzioni della sicurezza dei Cantoni interessati;

d. all’USTRA.

Art. 42 Pubblicazione degli ambiti di impiego autorizzati

Gli ambiti di impiego autorizzati sono pubblicati nell’organo di pubblicazione ufficiale dell’autorità di immatricolazione. Se altre autorità hanno dato il loro consenso, anch’esse pubblicano la propria decisione nel proprio organo di pubblicazione ufficiale.

Art. 43 Vigilanza

1 Il Cantone di immatricolazione o la competente autorità federale può verificare le informazioni riportate nella domanda in qualsiasi momento, anche dopo la relativa autorizzazione. Il titolare dell’autorizzazione deve, su richiesta, concedere all’autorità competente l’accesso ai dati e documenti necessari per la circolazione del veicolo o dei veicoli.