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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

j. la fine di un’operazione di cambio corsia o di un attraversamento previsto della linea di demarcazione della corsia, se avvenuta nei 30 secondi precedenti una manovra di minimizzazione dei rischi o un evento di cui alle lettere b, c o d.

4 Devono essere registrati i seguenti dati:

a. natura dell’evento ed eventuale motivo;

b. data nel formato AAAA/MM/GG;

c. marca temporale nel formato hh/mm/ss con una precisione di +/- 1 s;

d. per i veicoli senza conducente, la posizione del veicolo (coordinate GNSS).

5 Per ogni evento registrato devono essere chiaramente identificabili il numero di identificazione del software RX (RXSWIN) o le versioni del software del sistema di automazione e deve essere indicata la versione del software in uso al momento dell’evento.

6 Nel caso di più eventi registrati contemporaneamente è consentita una sola marca temporale secondo il formato degli elementi di dati specifici. Se vengono registrati più eventi con la stessa marca temporale, le informazioni devono indicare l’ordine cronologico dei singoli eventi.

7 Il registratore di guida deve essere conforme a una delle seguenti prescrizioni:

a. regolamenti internazionali specifici dell’UNECE di cui all’allegato 2 numero 12 OETV7;

b. requisiti per la registrazione di dati da parte del sistema di guida automatizzata secondo l’allegato II numero 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/14268;

c. disposizioni quadro vincolanti dell’UNECE.

8 Qualora le prescrizioni UNECE e UE sul registratore di guida di cui al capoverso 7 e all’allegato 2 OETV prevedano requisiti diversi da quelli indicati ai capoversi 3 e 4, prevalgono i requisiti delle corrispondenti normative internazionali.

Art. 8 Sistemi di gestione

1 Per mantenere e migliorare la sicurezza operativa e dei dati, i costruttori di veicoli a guida automatizzata devono essere in possesso, per l’intera durata di funzionamento ad assistenza garantita, di certificati validi rilasciati da un’autorità nazionale di approvazione del tipo per i seguenti sistemi di gestione:

7 RS 741.41

8 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 ago. 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e disposizioni tecniche uniformi per l’omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, GU L

221 del 26 ago. 2022, pag. 1.