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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32 Detentore del veicolo

1 Il detentore del veicolo deve provvedere all’aggiornamento e alla manutenzione del sistema di automazione secondo le disposizioni del costruttore.

2 Il detentore deve assicurarsi che venga effettuato un controllo di funzionalità approfondito prima che il veicolo venga utilizzato quotidianamente. Detto controllo consiste nell’esecuzione manuale di una manovra per verificare:

a. freni, sterzo e dispositivi di illuminazione;

b. pneumatici, ruote e sospensioni;

c. assenza di errori di autodiagnosi dei sistemi elettronici del veicolo rilevanti per la sicurezza.

3 Il detentore deve assicurarsi che il veicolo sia utilizzato solo in un ambito autorizzato e sotto la sorveglianza di un operatore e che sia disponibile l’infrastruttura necessaria per lo svolgimento dei compiti dell’operatore in conformità con le disposizioni del costruttore.

4 Il detentore deve garantire la disponibilità di personale idoneo e dell’infrastruttura necessaria per comandare manualmente il veicolo senza conducente in caso di necessità.

5 Il detentore deve assicurarsi che l’operatore e la persona che comanda manualmente il veicolo senza conducente abbiano completato le formazioni richieste (art. 35 cpv.

3) e seguito i corsi di perfezionamento richiesti (art. 35 cpv. 4).

6 Il detentore deve garantire a livello organizzativo che vengano adempiuti gli altri doveri del conducente. La collocazione di un segnale di veicolo fermo secondo l’articolo 23 capoverso 2 dell’ordinanza del 13 novembre 196226 sulle norme della circolazione stradale non è necessaria se sono attivati i dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante.

7 Il detentore deve assicurarsi che la licenza di circolazione all’interno del veicolo sia collocata in un luogo accessibile agli organi di controllo o sia visualizzabile in qualsiasi momento attraverso l’interfaccia audiovisiva del veicolo.

Art. 33 Operatori

1 Il luogo di lavoro degli operatori deve trovarsi in Svizzera. Può essere al di fuori o all’interno del veicolo senza conducente.

2 Gli operatori devono assumere i compiti e doveri risultanti dalle istruzioni d’uso, e in particolare:

a. verificare all’inizio del lavoro la disponibilità dell’infrastruttura necessaria per svolgere i propri compiti;

b. avviare e arrestare il sistema di automazione secondo le disposizioni del costruttore; prima di avviarlo, assicurarsi che il veicolo senza conducente si

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