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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine
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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»
2 Dopo misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia per ripristinare la sicurezza stradale e operativa (art. 16), le competenti autorità cantonali o federali effettuano un esame straordinario prima che i veicoli interessati tornino a essere utilizzati. La convocazione è effettuata dalle autorità di immatricolazione.
Art. 16 Clausole di salvaguardia per la sospensione del riconoscimento di
approvazioni del tipo
Le clausole di salvaguardia di cui al capitolo 12 sezione V paragrafo 4 dell’accordo del 21 giugno 199918 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e all’articolo 4 dell’Accordo del 20 marzo 195819 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di approvazioni concesse in virtù di tali regolamenti possono essere invocate in relazione ad approvazioni generali dei veicoli a guida automatizzata o approvazioni parziali dei sistemi di automazione se:
a. la sicurezza stradale è direttamente messa a rischio dal funzionamento dei veicoli equipaggiati di conseguenza e il cui tipo è stato approvato;
b. nonostante il verificarsi di incidenti critici o il ripetersi di incidenti non critici, rilevanti per la sicurezza, il costruttore non adotta misure sufficienti per evitarli;
c. i dati personali derivanti da incidenti rilevanti per la sicurezza segnalati non sono trattati in conformità con le prescrizioni svizzere sulla protezione dei dati o sono trasmessi a Stati che non dispongono di un livello di protezione dei dati equivalente a quello svizzero; oppure
d. il traffico è gravemente perturbato da ripetute manovre insolite o tali perturbazioni sono prevedibili.
Sezione 4: Delega di esami
Art. 17
1 In deroga all’articolo 34a OETV20, i Cantoni non possono delegare l’esame successivo dei veicoli senza conducente ad aziende od organizzazioni di diritto privato.
2 I Cantoni e le autorità federali di immatricolazione possono chiedere che determinate verifiche tecniche siano eseguite da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 OATV21 o farle eseguire a spese del detentore del veicolo (art. 34b OETV). Se per l’esecuzione di un esame tecnico non è riconosciuto alcun organo di controllo, l’USTRA decide in merito al riconoscimento di attestazioni di altri organi.
18 RS 0.946.526.81
19 RS 0.741.411
20RS 741.41