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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine
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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 2: Peso a vuoto, comandi e registratore di guida
Art. 36 Peso a vuoto
Nel caso dei veicoli senza conducente privi di posto di guida, il peso del conducente non è calcolato nel peso a vuoto (art. 7 cpv. 1 lett. c OETV27).
Art. 37 Comandi
1 I veicoli senza conducente non devono necessariamente presentare comandi convenzionali per il conducente.
2 Nel caso di veicoli senza comandi convenzionali, l’autorità di immatricolazione indica nella licenza di circolazione l’eventuale presenza e relativa posizione di comandi per le manovre di guida.
Art. 38 Registratore di guida dei veicoli senza conducente
Il registratore di guida dei veicoli senza conducente deve registrare, entro i limiti dell’articolo 7 capoverso 3 lettera a, i seguenti eventi:
a. l’attivazione o la reinizializzazione del sistema di automazione;
b. la disattivazione del sistema di automazione;
c. istruzioni inviate dal sistema di automazione all’operatore;
d. comandi impartiti e informazioni inviate dall’operatore;
e. manovre di minimizzazione dei rischi eseguite dal veicolo;
f. interruzioni del collegamento di comunicazione con l’operatore.
Sezione 2: Autorizzazione dell’ambito di impiego dei veicoli senza conducente
Art. 39 Domanda di autorizzazione di ambiti di impiego
1 Chiunque intenda detenere veicoli senza conducente in qualità di persona giuridica con sede o stabile organizzazione in Svizzera o di persona fisica domiciliata in Svizzera può presentare una domanda di autorizzazione di ambiti di impiego al Cantone di immatricolazione o alla competente autorità dell’esercito.
2 La domanda può riguardare uno o più veicoli dello stesso tipo.
3 La domanda deve contenere:
a. descrizione dell’ambito di impiego per il quale si richiede l’autorizzazione, compresi i percorsi, le delimitazioni nonché le informazioni relative a punti particolarmente impegnativi e agli elementi attesi di cui all’articolo 4 capoverso 4;
27 RS 741.41