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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

d. l’annullamento o l’attenuazione da parte del sistema di automazione di interventi del conducente.

Capitolo 4: Veicoli con sistema di parcheggio automatico

Sezione 1: Diritti e doveri in relazione al parcheggio automatico

Art. 24

1 I veicoli possono essere parcheggiati automaticamente solo all’interno delle aree autorizzate e contrassegnate dal segnale «Veicolo a guida automatizzata» di cui all’allegato 2 numero 4.91bis dell’ordinanza del 5 settembre 197925 sulla segnaletica stradale.

2 Il sistema di parcheggio automatico può essere attivato solo in zone appositamente contrassegnate (zone di consegna) all’interno delle aree per il parcheggio automatico.

3 Dopo l’utilizzo del sistema di parcheggio automatico, il veicolo può essere ripreso dal conducente solo in zone appositamente contrassegnate (zone di ritiro) all’interno delle aree per il parcheggio automatico o presso il posto di parcheggio. Sono fatti salvi i guasti al veicolo o al sistema di parcheggio automatico.

4 Il sistema di parcheggio automatico può essere attivato solo in assenza di persone o animali a bordo.

Sezione 2: Requisiti tecnici specifici

Art. 25 Requisiti generali per il parcheggio automatico

1 Il sistema di parcheggio automatico può essere attivato solo nelle aree di parcheggio autorizzate per il tipo di veicolo corrispondente dall’autorità competente secondo il diritto cantonale.

2 Il parcheggio automatico richiede l’assegnazione di un determinato posto da parte dell’infrastruttura esterna al veicolo.

3 Per il resto, le operazioni necessarie per il parcheggio automatico (ad es. pianificazione del percorso) possono essere eseguite interamente dal veicolo o con il supporto dell’infrastruttura esterna.

Art. 26 Esecuzione del parcheggio automatico

1 Dopo l’attivazione del sistema di parcheggio automatico, la manovra automatizzata può essere effettuata solo dopo aver accertato l’identità del veicolo e:

a. al momento del parcheggio, aver verificato che il veicolo si trovi nella zona di consegna contrassegnata e sia stato assegnato un posto libero; o

b. al ritiro, aver verificato che la zona di ritiro contrassegnata non sia occupata.

25 RS 741.21