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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Trattamento dei dati

Art. 18 Finalità del trattamento dei dati del registratore di guida

Il trattamento dei dati di cui all’articolo 25g capoverso 3 LCStr è consentito esclusivamente per le seguenti finalità:

a. analisi degli incidenti da parte delle autorità di perseguimento penale o di esperti non ufficiali da esse incaricati;

b. indagini penali su infrazioni alle norme della circolazione stradale nell’ambito del Codice di procedura penale22;

c. redazione di perizie relative al veicolo o al suo utilizzo su strada da parte di esperti non ufficiali nell’ambito del Codice di procedura civile23;

d. indagini delle autorità amministrative in relazione a infrazioni alle norme della circolazione stradale.

Art. 19 Trattamento dei dati nell’ambito dell’esecuzione

1 Il trattamento dei dati per l’esecuzione delle prescrizioni relative ai veicoli a guida automatizzata è soggetto alle seguenti condizioni:

a. l’USTRA, l’UFCOM, l’UFT, l’UDSC, l’esercito nonché le autorità cantonali e comunali possono trattare i dati se questo è indispensabile per svolgere i compiti esecutivi di loro competenza; a seconda del compito specifico, possono essere trattate le informazioni per l’identificazione di operatori, detentori di veicoli, richiedenti, proprietari terrieri, titolari di approvazioni, numeri di targa e di telaio nonché i dati del registratore di guida (art. 25g cpv. 4 LCStr);

b. le autorità nazionali possono scambiare tra loro dati tecnici su base discrezionale e dati personali non degni di particolare protezione, se richiesto dal compito specifico o se indicato ai fini di un’esecuzione equivalente;

c. fatta eccezione per i numeri di targa e di telaio, possono essere trasmessi all’estero solo dati anonimizzati se richiesto dalle prescrizioni sull’approvazione del tipo riconosciute dell’UE o dell’UNECE; le finalità del trattamento devono coincidere con quelle previste dalla presente ordinanza;

d. i dati personali di cui alle lettere a–c devono essere scambiati, su richiesta, attraverso l’accesso online a piattaforme sicure; in alternativa possono essere trasmessi per mezzo di e-mail criptate.

2 L’USTRA, l’UFCOM, l’UFT, l’UDSC, l’esercito nonché le autorità cantonali e comunali possono scambiare dati sui veicoli senza conducente. Il trattamento riguarda i dati di cui al capoverso 1 lettera a ed è consentito esclusivamente per le seguenti finalità:

a. esame di domande di autorizzazione degli ambiti di impiego;

22 RS 312.0

23 RS 272