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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine

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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»

2 In deroga all’articolo 3b capoverso 1 OETV, l’immatricolazione dei veicoli senza conducente è disciplinata dalle prescrizioni tecniche internazionali relative ai sistemi di automazione in vigore al momento della prima messa in circolazione.

Art. 6 Applicabilità di prescrizioni ai veicoli già in circolazione

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può dichiarare applicabili a veicoli già in circolazione le nuove prescrizioni relative ai sistemi di automazione, purché tale misura:

a. sia proporzionata; e

b. eviti pericoli esistenti e dimostrati per la circolazione stradale.

4 Un pericolo sussiste se il tipo di veicolo in questione o un altro tipo dello stesso costruttore con un’architettura di sistema identica o comparabile:

a. è stato colpito da uno o più attacchi cibernetici che hanno richiesto misure di protezione aggiuntive;

b. ha causato un incidente con danni a persone; o

c. è stato coinvolto in diversi incidenti rilevanti per la sicurezza, di natura analoga ed evitabili.

Art. 7 Registratore di guida in generale

1 I veicoli a guida automatizzata devono essere dotati di un registratore di guida.

2 Le registrazioni avvengono mentre il sistema di automazione è attivato.

3 Il registratore di guida non può svolgere attività di profilazione e deve registrare:

a. gli eventi di cui agli articoli 23, 27 e 38;

b. l’inizio e la fine di una manovra in casi di emergenza;

c. l’attivazione del registratore di dati di evento;

d. collisioni;

e. malfunzionamenti tecnici del sistema di automazione rilevanti per la sicurezza;

f. malfunzionamenti tecnici del veicolo rilevanti per la sicurezza;

g. l’esecuzione di una manovra di minimizzazione dei rischi da parte del sistema di automazione;

h. l’inizio di un’operazione di cambio corsia o di un attraversamento previsto della linea di demarcazione della corsia, se avvenuto:

1. nei 30 secondi precedenti una manovra di minimizzazione dei rischi o un evento di cui alle lettere b, c, d o i,

2. nei cinque secondi precedenti l’intervento del conducente sul sistema;

i. l’interruzione di un’operazione di cambio corsia;