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Consultazione 2023/75: Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA) e ordinanza sugli aiuti finanziari per promuovere soluzioni innovative per la circolazione su strade pubbliche (OAFC) · 29 pagine
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Ordinanza sulla guida automatizzata «%ASFF_YYYY_ID»
a. la fornitura gratuita di documenti e informazioni necessari per gli esami della conformità, nonché di altre specifiche tecniche;
b. l’accesso a software, dati di addestramento e algoritmi.
5 Può ricorrere a organi di controllo per la verifica dei sistemi di automazione.
Art. 14 Mantenimento della sicurezza stradale e operativa: obblighi di
segnalazione
1 I detentori di veicoli senza conducente devono segnalare all’USTRA gli incidenti critici per la sicurezza entro 14 giorni dal momento in cui ne vengono a conoscenza. Sono considerati critici gli incidenti rilevanti per la sicurezza in cui:
a. almeno una persona a bordo del veicolo o comunque coinvolta nell’incidente è ferita e necessita di soccorso medico; oppure
b. il veicolo senza conducente, altri veicoli od oggetti fissi subiscono ingenti danni materiali, oppure si attiva l’airbag di un veicolo coinvolto.
2 Entro 14 giorni la polizia registra gli incidenti in cui sono coinvolti veicoli senza conducente nel sistema d’informazione sugli incidenti stradali segnalandolo all’USTRA.
3 Gli assicuratori di responsabilità civile devono trasmettere all’USTRA in forma anonima tutti i dati relativi agli incidenti in cui sono coinvolti veicoli senza conducente entro 30 giorni dalla liquidazione dei sinistri.
4 I Cantoni e le autorità federali competenti per gli esami dei veicoli segnalano all’USTRA entro 30 giorni dalla constatazione i veicoli senza conducente nel cui sistema di automazione sono state riscontrate irregolarità nel corso di esami periodici o straordinari (art. 33 e 34 OETV15).
5 Le scadenze e il contenuto delle segnalazioni relative agli incidenti rilevanti per la sicurezza sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/142616 allegato III parte 5.
Art. 15 Mantenimento della sicurezza stradale e operativa: esami
1 A seguito di incidenti critici per la sicurezza in cui sono coinvolti veicoli senza conducente e aventi un nesso con il sistema di automazione, i veicoli interessati devono essere sottoposti a esame ufficiale. L’entità dell’esame è determinata dalle circostanze dell’incidente in questione. L’USTRA segnala alle autorità di immatricolazione cantonali e federali i veicoli da sottoporre a esame straordinario (art. 34 OETV17).
15 RS 741.41
16 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione del 5 ago. 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati; GU L 221 del 26 ago. 2022, pag. 1.
17 RS 741.41