Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine

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bambini. Secondo le deliberazioni della CSEC-S, si deve poter prevedere e sostenere anche provvedimenti legati alla custodia istituzionale di bambini con disabilità (lett. cbis). L’idea è in particolare quella di colmare le lacune nell’offerta e di ridurre i costi a carico dei genitori. I Cantoni possono inoltre ricevere un sostegno finanziario per l’adozione di provvedimenti volti a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia (lett. d).

Il contributo destinato a ridurre i costi che i genitori devono sostenere per la custodia istituzionale di bambini è disciplinato nella LAFam e quindi non figura più nel P-LSCus (lett. a abrogata).

Proposta di minoranza (Friedli Esther, Stark)

Questa minoranza propone di tralasciare l’obiettivo relativo alla concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione al fine di colmare le lacune nell’ambito della custodia istituzionale di bambini (lett. b).

Proposta di minoranza (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)

Questa minoranza chiede di mantenere l’obiettivo relativo al miglioramento della qualità dell’offerta di custodia istituzionale di bambini (lett. c), come previsto anche dal progetto del Consiglio nazionale.

Proposta di minoranza (Friedli Esther, Stark, Würth)

Questa minoranza propone di stralciare l’obiettivo relativo al sostegno ai Cantoni per lo sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia (lett. d). Questo implicherebbe anche conseguenti correzioni agli articoli 1 capoverso 2 lettera d, 2 lettera b, 3 lettera c e 13 capoverso 2 P-LSCus. Secondo la suddetta minoranza, la promozione alla prima infanzia rientra nella competenza dei Cantoni e non necessita quindi di un ulteriore sostegno da parte della Confederazione. Anche i Cantoni hanno riconosciuto tale competenza.

Art. 2

Secondo la proposta presentata, nel campo d’applicazione della legge rientrano sia la custodia istituzionale di bambini con e senza disabilità sia i provvedimenti per lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia. Non è più necessario prevedere un limite d’età per i bambini poiché le misure eventualmente adottate e sostenute dalla Confederazione nell’ambito della custodia istituzionale di bambini possono essere ricollegate al settore prescolastico e/o scolastico. Il limite d’età fissato al compimento del 7° anno si riferisce solo all’assegno di custodia, che viene ora disciplinato nella LAFam.

Proposta di minoranza (Stark, Friedli Esther)

Secondo questa proposta, nel campo d’applicazione della legge dovrebbero rientrare, oltre alla custodia istituzionale di bambini (cfr. spiegazioni al n. 4.2), tutti i tipi di custodia complementare alla famiglia.

Art. 3

A causa delle modifiche degli obiettivi previsti dalla legge, devono essere adeguate anche le definizioni (lett. a e b).