Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
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deve essere considerato senza attività lucrativa ai sensi dell’AVS ed essere domiciliato in Svizzera. Il suo reddito imponibile non deve superare i 44 100 franchi all’anno (limite di reddito). Inoltre, non può percepire prestazioni complementari all’AVS/AI.
In linea di principio, non avranno diritto al versamento di un assegno di custodia le persone senza attività lucrativa, ossia quelle che non esercitano un’attività professionale, nonché le persone salariate e gli indipendenti a basso reddito. Queste ultime due categorie potranno tuttavia riceverlo aumentando il proprio grado di occupazione (art. 13).
Le persone che seguono una formazione o una formazione continua avranno tuttavia diritto a un assegno di custodia anche se non raggiungono il reddito minimo e sono pertanto considerate persone senza attività lucrativa in virtù della LAFam. Queste persone prevedono di integrarsi nel mercato del lavoro o di aumentare il proprio grado di occupazione al termine della formazione o della formazione continua.
Poiché, secondo la Commissione, anche coloro che hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi della LADI dovrebbero poter beneficiare di un sussidio aggiuntivo per la custodia istituzionale, occorre modificare di conseguenza la LADI.
Art. 20 cpv. 1
Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione versati alle persone senza attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni. Questa disposizione dovrà applicarsi anche all’assegno di custodia. La cerchia degli aventi diritto tra chi non svolge un’attività lucrativa comprende soltanto le persone che seguono una formazione o una formazione continua (cfr. art. 19 cpv. 1quater). Di conseguenza, i Cantoni hanno anche la competenza di garantire il finanziamento degli assegni di custodia versati alle persone senza attività lucrativa aventi diritto.
Art. 23a
La statistica è un’attività importante, disciplinata nel P-LSCus. Considerato che l’assegno di custodia sarà disciplinato nella LAFam e che le disposizioni del P-LSCus hanno una durata limitata a 12 anni, la base legale dell’attività statistica andrà sancita nella LAFam.
Questa disposizione prevede che l’ufficio federale competente possa procedere ai rilevamenti dei dati statistici necessari. L’idea è di poter prescrivere ai Cantoni, ai Comuni ed eventualmente ad altri attori quali dati devono essere trasmessi, e in quale forma, in relazione ai settori della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.
Secondo questa disposizione, la Confederazione può obbligare i Cantoni a fornire dati concernenti i sussidi nonché altri dati statistici che andranno precisati. La trasmissione dei dati deve avvenire in forma digitale e standardizzata.