Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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formato, al maggiore onere legato all’assistenza e alla necessità di predisporre misure architettoniche o infrastrutture idonee.
cpv. 2bis
Proposta di minoranza (Stark, Friedli Esther)
Secondo questa proposta, l’assegno di custodia non dovrebbe essere versato soltanto in caso di ricorso a una custodia istituzionale di bambini, ma anche per tutte le forme di custodia di bambini complementare alla famiglia.
cpv. 2quater
Proposta di minoranza (Herzog Eva, Crevoisier Crelier, Graf Maya, Maret Marianne)
L’assegno di custodia per bambini di età inferiore ai 18 mesi deve corrispondere a una volta e mezza l’importo minimo. Tale assegno va versato se, a causa dell’età del bambino, i costi sostenuti dai genitori per la custodia istituzionale risultano più elevati. L’articolo deve essere integrato con un capoverso corrispondente.
Art. 16
Per quanto concerne il finanziamento degli assegni di custodia, non sarà previsto nulla di diverso da quanto previsto per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione. I Cantoni sono competenti per la regolamentazione del finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative. Questa competenza dei Cantoni va mantenuta.
Attualmente gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono finanziati tramite i contributi dei datori di lavoro. I contributi dei datori di lavoro alla cassa di compensazione per gli assegni familiari cui sono affiliati sono calcolati in percentuale del reddito soggetto all’AVS. I Cantoni possono prevedere che anche i salariati versino una percentuale del salario soggetto all’AVS per finanziare gli assegni familiari. Confederazione e Cantoni non partecipano al finanziamento degli assegni familiari nel caso di persone esercitanti un’attività lucrativa.
Questi principi devono valere anche per il finanziamento dell’assegno di custodia. I datori di lavoro dovranno farsi carico dei costi supplementari dovuti all’introduzione dell’assegno di custodia versando contributi più elevati. Non è prevista una partecipazione degli enti pubblici (Confederazione e/o Cantoni). I Cantoni sono liberi di contribuire al finanziamento dell’assegno di custodia.
Proposta di minoranza (Herzog Eva, Crevoisier Crelier, Graf Maya)
Questa minoranza chiede che i salariati cofinanzino gli assegni familiari versando un contributo supplementare pari al venticinquesimo dell’aliquota contributiva versata dal loro datore di lavoro alle casse di compensazione per gli assegni familiari (art. 16 cpv. 5). La Confederazione si assume inoltre un terzo delle spese per gli assegni di custodia prescritti dalla legge. Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio (art. 16 cpv. 6).
Art. 19, rubrica, e cpv. 1
La LAFam prevede attualmente, a determinate condizioni, il diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione per le persone senza attività lucrativa. Per poter percepire gli assegni familiari in veste di persona senza attività lucrativa, il richiedente