Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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Queste definizioni sono stralciate dal P-LSCus e sono ora disciplinate nella LAFam (cfr. art. 3a lett. a e b LAFam).
Lett. d
Ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 legge sui disabili (LDis)18, per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa. Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili. (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LDis).
Lett. e
La terminologia relativa alla custodia di bambini complementare alla famiglia e in particolare alla custodia istituzionale è disciplinata nella LAFam. Per questo motivo, nel P-LSCus si rinvia alla terminologia ivi utilizzata.
Sezione 2: Contributo federale ai costi dei genitori per la custodia istituzionale di bambini
La presente sezione è integralmente soppressa. Il contributo federale ai sensi del P-LSCus è previsto quale nuovo assegno familiare nel senso di un assegno di custodia in virtù della LAFam (cfr. spiegazioni al n. 4.2).
Sezione 3: Accordi di programma
Proposta di minoranza (Stark, Friedli Esther)
Gli accordi di programma (art. 13–16 P-LSCus) vanno stralciati dal progetto di legge.
Art. 13
Rubrica
La rubrica dell’articolo viene modificata in «Ambiti di promozione» in seguito all’inserimento del nuovo articolo 13a.
Cpv. 1
Obiettivo primario degli accordi di programma tra Confederazione e Cantoni è il miglioramento e l’ulteriore sviluppo della custodia istituzionale di bambini. Gli ambiti di promozione disciplinati in tali programmi sono finalizzati all’eliminazione delle lacune nell’offerta attraverso la creazione di nuovi posti di custodia istituzionale, anche per i bambini con disabilità in età prescolastica e scolastica, nonché alla riduzione dei costi per i genitori di questi bambini. La Confederazione deve inoltre poter sostenere i Cantoni nell’ulteriore sviluppo della loro politica di sostegno alla prima infanzia.
18 RS 151.3