Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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dell’uguaglianza giuridica. Quest’ultima sarebbe invece garantita con un’applicazione armonizzata dell’assegno di custodia. Nel quadro della LAFam, la Confederazione potrebbe emanare determinate disposizioni per l’esecuzione dell’assegno di custodia, come avviene per esempio già oggi con le direttive concernenti gli assegni per i figli e gli assegni di formazione. La competenza per l’attuazione dell’assegno di custodia spetterebbe ai Cantoni. L’implementazione dell’assegno di custodia comporterebbe tuttavia un onere aggiuntivo per le casse di compensazione per gli assegni familiari. In ogni caso, rinunciando al requisito di un grado d’occupazione minimo per poter beneficiare della prestazione, l’onere dovrebbe risultare nettamente inferiore rispetto a quello previsto nel caso del contributo federale secondo il P-LSCus.
Entrambe le varianti prevedono una notevole riduzione dei costi a carico dei genitori. In linea di massima si può affermare che, se la custodia istituzionale di bambini costituisce una condizione essenziale per i genitori, è irrilevante se l’attuazione avviene mediante il contributo federale o un assegno di custodia perché nei due casi lo sgravio sarà di entità analoga. Il ciclo di pagamento mensile previsto si applicherebbe anche all’assegno di custodia. Per presentare una domanda o far valere una pretesa legale, in entrambe le varianti i genitori dovrebbero fornire determinate informazioni sull’utilizzo della custodia istituzionale di bambini. Per quanto riguarda la domanda di un contributo federale secondo il P-LSCus, l’esatta procedura dipenderebbe dall’attuazione a livello cantonale. La procedura per la concessione di un assegno di custodia secondo la LAFam sarebbe perlopiù assimilabile a quella per la riscossione di un assegno per i figli e di un assegno di formazione. La Commissione ritiene che questa soluzione comporterebbe notevoli semplificazioni anche per i genitori, in quanto la maggior parte degli aventi diritto percepisce già una o più forme di assegni familiari e quindi ha familiarità con il sistema di presentazione delle domande. Inoltre, le procedure sono molto simili in tutta la Svizzera grazie alle disposizioni della LAFam e alle relative istruzioni dell’UFAS, che garantiscono un’attuazione omogenea.
3.5 Assicurazione contro la disoccupazione
I disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione (indennità giornaliera) dell’assicurazione contro la disoccupazione non hanno diritto agli assegni familiari secondo la LAFam. Ricevono invece un supplemento all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione. Fatte le dovute proporzioni, questo supplemento è identico agli assegni per i figli e di formazione secondo la LAFam a cui avrebbero avuto diritto in veste di persone che esercitano un’attività lucrativa. Il supplemento è versato dall’assicurazione contro la disoccupazione in via sussidiaria, vale a dire soltanto se il diritto agli assegni familiari non può essere fatto valere da un’altra persona che esercita un’attività lucrativa.
Per introdurre un assegno di custodia nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione esiste quindi la possibilità di riallacciarsi a un sistema esistente e, analogamente a tale sistema, accordare assegni di custodia in via sussidiaria sotto forma di un supplemento all’indennità giornaliera basato sull’entità delle prestazioni di custodia istituzionale di cui si è usufruito.