Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine

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Lo stesso vale per il potenziale aumento del grado di occupazione dei genitori legato a tale misura. A determinate condizioni, questo potenziale è garantito in caso di attuazione mediante il P-LSCus o mediante un assegno di custodia abbinato all’offerta di custodia istituzionale, mentre sarà nettamente inferiore se, come avviene in taluni casi con la custodia informale di bambini, la custodia non genera alcun costo per l’economia domestica.

3.3 Misure di sostegno per bambini con disabilità

Come proposto anche nel progetto del Consiglio nazionale, anche nel caso di un assegno di custodia si terrà particolarmente conto di eventuali spese supplementari che devono sostenere i genitori di bambini con disabilità, ovvero le spese supplementari effettivamente causate dalla disabilità. A questo riguardo il criterio determinante è l’aumento dei costi di custodia dovuto alla disabilità. L’assegno di custodia è incrementato di conseguenza di un fattore di 1,5 o 2 (cfr. art. 5 cpv. 2ter LAFam).

Ai genitori di bambini con disabilità alcuni Cantoni e Comuni versano già oggi sussidi più elevati per la custodia di bambini complementare alla famiglia. A lungo termine occorre garantire che anche questi genitori partecipino ai costi in base alla loro capacità economica. Ciò contrariamente alla prassi vigente in alcuni Cantoni di addossare ai genitori tutte le spese supplementari generate dalla custodia istituzionale di un bambino con disabilità. Per questo motivo occorre inserire un corrispondente ambito di promozione negli accordi di programma (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. d P-LSCus) e prevedere anche la creazione di posti per bambini con disabilità, già sancita nel progetto del Consiglio nazionale.

3.4 Attuazione del progetto

La differenza più importante tra le due varianti summenzionate riguarda l’erogazione e l’attuazione dell’assegno di custodia. La soluzione basata sulla LAFam permette di sfruttare un sistema esistente. Come nel caso dell’assegno per i figli e dell’assegno di formazione, il genitore avente diritto riceverebbe l’assegno di custodia dalla cassa di compensazione per gli assegni familiari per il tramite del datore di lavoro. Per l’attuazione e in particolare per evitare una sovrapposizione di prestazioni, si potrebbe utilizzare il registro degli assegni familiari. Il ricorso a un sistema collaudato permetterebbe di risolvere anche complesse questioni derivanti da norme in vigore e dalla giurisprudenza (ad es. il diritto alle prestazioni nei diversi tipi di nuclei familiari). Nel caso di un assegno di custodia, l’onere amministrativo per la Confederazione e i Cantoni sarebbe nettamente inferiore, dato che si potrebbe far capo a processi e procedure esistenti e che l’assegno potrebbe quindi essere versato direttamente ai genitori. Se si optasse per un contributo federale ai sensi del P-LSCus, sarebbe invece necessario introdurre nuove strutture e nuovi processi. I Cantoni dovrebbero inoltre mettere in conto un notevole aumento del carico di lavoro, o per adeguare il sistema attuale di sovvenzionamento della custodia di bambini complementare alla famiglia o per introdurre un nuovo sistema. Le diverse modalità di versamento a seconda dei Cantoni potrebbero inoltre complicare la garanzia