Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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Lett. c
Secondo la LDis21, per disabile s’intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d’intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione o una formazione continua o di esercitare un’attività lucrativa. Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando non è prevista una diversità di trattamento necessaria a ristabilire un’uguaglianza di fatto fra i disabili e i non disabili (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LDis).
In relazione all’assegno di custodia, le disabilità hanno un’importanza decisiva se, a causa della disabilità del bambino, i genitori devono sostenere costi supplementari per la custodia istituzionale. È infatti necessario personale appositamente formato, l’onere legato all’assistenza è più elevato e occorre predisporre misure architettoniche o infrastrutture idonee.
Proposta di minoranza (Stark, Friedli Esther)
Secondo questa proposta, l’assegno di custodia andrebbe versato, in linea di principio, per tutte le forme di custodia dei figli complementare alla famiglia, compresa la custodia non istituzionale. È pertanto necessario inserire nella legge una definizione di custodia non istituzionale di bambini (art. 3a lett. bbis). Per le spiegazioni in merito si rimanda al commento alla lettera b.
Art. 5 cpv. 2bis, 2tere 2quater
Nell’articolo 5 sono disciplinati gli importi degli assegni familiari, che vanno intesi come importi minimi affinché i Cantoni possano prevedere per il loro territorio un ammontare più elevato per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione. Analogamente alle attuali regolamentazioni in materia di assegni per i figli e assegni di formazione, anche per l’assegno di custodia viene scelto un importo minimo, lasciando ai Cantoni la possibilità di prevedere un ammontare più elevato.
L’ammontare dell’assegno di custodia dipende dalla durata della fruizione della custodia istituzionale. La base dell’assegno di custodia è costituita da un importo di 100 franchi al mese, per la custodia per un intero giorno alla settimana in una struttura di custodia istituzionale. Nel caso in cui si usufruisca di altre mezze giornate alla settimana, l’assegno di custodia aumenta di 50 franchi al mese per mezza giornata. L’assegno di custodia può quindi ammontare al massimo a 500 franchi al mese.
Nel caso di bambini con disabilità, l’importo dell’assegno di custodia sarà più elevato, ossia moltiplicato per una volta e mezzo, fino al doppio dell’importo minimo. Il diritto a un assegno di custodia più elevato sussiste tuttavia solo se, a causa della disabilità del figlio, i genitori devono sostenere spese per la custodia istituzionale di bambini che sono più elevate rispetto a quelle sostenute per un bambino senza disabilità. Si pensi, ad esempio, ai costi più elevati per il personale di custodia appositamente
21 RS 151.3