Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine

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Proposta di minoranza (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)

Questa proposta concerne le lettere b e c dell’articolo 13 nel progetto del Consiglio nazionale. Conformemente al progetto, queste due disposizioni sugli obiettivi degli accordi di programma tra Confederazione e Cantoni devono essere mantenute. Si tratta di misure volte ad adeguare meglio l’offerta di custodia istituzionale di bambini alle esigenze dei genitori, in particolare per quanto riguarda l’ampliamento e la flessibilizzazione degli orari di custodia (lett. b), nonché di misure volte a migliorare la qualità pedagogica e aziendale di questa forma di custodia. Esse si ispirano alle vigenti raccomandazioni emanate dalle competenti conferenze intercantonali sulla qualità della custodia di bambini complementare alla famiglia (lett. c).

Cpv. 3

Questo capoverso è stralciato e ripreso in un articolo separato (cfr. art. 13a).

Cpv. 4

La CSEC-S si oppone alla possibilità secondo cui la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni o a terzi per programmi e progetti di importanza nazionale o a livello di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge. La disposizione deve di conseguenza essere stralciata.

Proposta di minoranza (Graf Maya, Crevoisier Crelier, Herzog Eva)

Secondo questa minoranza, andrebbe mantenuto il progetto del Consiglio nazionale (cpv. 4).

Art. 13a

Per motivi formali la regolamentazione prevista in precedenza all’articolo 13 capoverso 3 è stata inserita nell’articolo 13a.

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione

Art. 17

La statistica è un’attività importante da disciplinare nella LAFam visto che le misure sancite nel P-LSCus hanno una durata limitata. Questa disposizione prevede che l’ufficio federale competente possa procedere ai rilevamenti dei dati statistici necessari. L’idea è di poter prescrivere ai Cantoni, ai Comuni ed eventualmente ad altri attori quali dati devono essere trasmessi, e in quale forma, in relazione ai settori della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia. Si rimanda pertanto alla relativa disposizione della LAFam (cfr. spiegazioni al n. 4.2).

4.2 LAFam

Il contributo federale secondo il P-LSCus, finalizzato a ridurre i costi che i genitori devono sostenere per la custodia istituzionale dei figli, è disciplinato come assegno di custodia nella LAFam. L’assegno di custodia andrà ad aggiungersi agli altri assegni familiari, ossia agli assegni per i figli e agli assegni di formazione.