Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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Un’attività lucrativa può infatti configurarsi in vario modo: attività con salario orario, grado di occupazione variabile, forti fluttuazioni stagionali, attività lucrativa indipendente o lavoro su chiamata. La condizione di un grado minimo di occupazione significa, per le persone impiegate in modo non continuativo, che i costi sono più elevati nei mesi in cui il reddito è inferiore. Una riduzione temporanea del grado di occupazione per scopi di formazione, a causa di lavoro (di assistenza) non retribuito o di malattia comporterebbe svantaggi dal punto di vista del controllo e/o per il beneficiario. Tuttavia, le interruzioni nella custodia di bambini non sono auspicabili né per gli operatori né per le famiglie. Per verificare il grado di occupazione, oggi alcuni Cantoni si basano su un’autodichiarazione del richiedente (p. es. nel caso dei lavoratori autonomi), con la quale viene rilevato anche l’ammontare del reddito. In altri casi, vengono eseguiti controlli a campione oppure se emergono dubbi sulla concordanza dei dati. Un’ulteriore difficoltà sul piano esecutivo consiste nel fatto che i contratti di lavoro possono essere stipulati anche oralmente. Da un sondaggio effettuato presso le casse di compensazione, interpellate in merito alle possibilità di rilevazione e di controllo, è emerso che l’onere per stabilire un determinato grado minimo di occupazione sarebbe sproporzionato, soprattutto perché il potenziale di abuso dovrebbe essere esiguo, dato che per il calcolo dell’assegno di custodia deve essere presentato un documento attestante l’entità della custodia istituzionale di bambini di cui si è effettivamente usufruito. La Commissione ha pertanto deciso di non applicare la condizione del grado di occupazione minimo.
3.2 Prevenire gli effetti di trascinamento
L’assegno di custodia presenta diversi vantaggi rispetto a un contributo federale per cofinanziare i costi dei genitori. Tuttavia, alcuni effetti potrebbero essere identici per entrambi i modelli. Qui di seguito è riportato il confronto tra i due modelli.
Rispetto a un contributo federale versato attraverso un’interfaccia con i sistemi di sovvenzionamento cantonali (o comunali), l’assegno di custodia dovrebbe avere meno effetti di trascinamento. Gli assegni di custodia sarebbero versati direttamente ai genitori e non tramite complessi meccanismi di sovvenzionamento. L’assegno verrebbe inoltre versato in virtù della LAFam a prescindere da un’eventuale evoluzione dei costi nel settore dell’offerta di custodia istituzionale. Non da ultimo, la chiara separazione dell’assegno di custodia dagli altri sistemi di sovvenzionamento permetterebbe ai genitori di percepire immediatamente una riduzione delle prestazioni del sistema di sovvenzionamento cantonale. La Commissione prevede inoltre che, in seguito all’introduzione di un assegno di custodia, la trasparenza dei costi – che Cantoni e Comuni garantirebbero mediante rilevamenti statistici – contribuirebbe a ridurre al minimo gli effetti di trascinamento (cfr. commento all’art. 17 P-LSCus). Come per il contributo federale, anche nel caso di un assegno di custodia, la ripartizione delle competenze impedisce un intervento diretto nei Cantoni finalizzato a impedire la riduzione dei sussidi; tuttavia, dovrebbero essere stabiliti incentivi per maggiori investimenti tramite accordi di programma. In entrambi i casi non vi è neppure alcuna possibilità di interferire sulla determinazione dei costi standard o dei costi totali, dato che i Cantoni hanno piena autonomia al riguardo.