Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 29 pagine
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L’assegno di custodia sarà disciplinato, per quanto possibile, dalle disposizioni vigenti della LAFam in materia di assegni per i figli e assegni di formazione. Sono previste deroghe alle disposizioni esistenti solo laddove necessario per disciplinare l’assegno di custodia. L’assimilazione alle altre due tipologie di assegni familiari implica che anche l’assegno di custodia potrà essere implementato sfruttando il sistema esistente e che sarà versato anch’esso dalle casse di compensazione per gli assegni familiari.
Art. 2 cpv. 1 e 2
L’assegno di custodia costituirà un nuovo assegno familiare. La definizione e lo scopo degli assegni familiari ai sensi dell’articolo 2 devono essere estesi all’assegno di custodia. Sebbene l’assegno di custodia consista senza dubbio in prestazioni pecuniarie periodiche versate per compensare parzialmente l’onere finanziario causato da uno o più figli, il suo scopo è più ampio. Gli assegni di custodia sono infatti destinati a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché a garantire eque opportunità ai bambini in età prescolastica. Questa disposizione relativa agli obiettivi è ripresa dal P-LSCus. L’assegno di custodia mira quindi a ridurre i costi per la custodia istituzionale di bambini a carico dei genitori.
Art. 3 cpv. 1 e 1bis
Il versamento dell’assegno di custodia presuppone che chi lo richiede usufruisca di un’offerta di custodia istituzionale di bambini al fine di svolgere un’attività lucrativa o una formazione. Condizioni imperative sono l’esercizio di un’attività lucrativa o lo svolgimento di una formazione, nonché il ricorso a un’offerta di custodia istituzionale di bambini.
Il diritto a un assegno di custodia sorge di regola dalla nascita del bambino che fonda il diritto e cessa al compimento del 7° anno di età dello stesso.
Il genitore dovrà avvalersi di una struttura di custodia istituzionale. Il Consiglio federale stabilirà quali strutture di custodia saranno considerate istituzionali ai fini del versamento dell’assegno di custodia (cfr. anche commento all’art. 3a).
Proposta di minoranza (Stark, Friedli Esther)
Occorre prevedere che l’assegno di custodia non sia versato soltanto in caso di ricorso a una struttura di custodia istituzionale di bambini, ma anche per tutte le forme di custodia di bambini complementare alla famiglia. Tra queste rientrano, da un lato, la custodia formale e retribuita di bambini da parte ad esempio di baby-sitter o giovani alla pari e, dall’altro, la custodia informale da parte di un privato o di terzi come ad esempio nonni o conoscenti. La custodia informale può essere sia a pagamento che non retribuita (per quanto riguarda la terminologia, si veda anche il commento della proposta di minoranza sull’art. 3a LAFam).
Proposta di minoranza (Gmür-Schönenberger, Crevoisier Crelier, Graf Maya, Herzog Eva)
Questa proposta mira a garantire che l’assegno di custodia sia versato fino al termine del livello primario anche ai genitori dei bambini che iniziano a frequentare la scuola più tardi. Il diritto a un assegno di custodia dovrebbe sussistere cioè dalla nascita fino al compimento dell’8° anno d’età.