Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 37 pagine
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momento che, per far valere il diritto all’assegno di custodia, è necessario scambiare i dati dei datori di lavoro, dei genitori e delle casse di compensazione per gli assegni familiari. Occorre creare una procedura di notifica corretta dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati tra l’asilo nido e le casse di compensazione per gli assegni familiari.
Tra gli organi d’esecuzione, anche la CCCC si esprime in merito alla protezione dei dati chiedendo una procedura di notifica inattaccabile secondo il diritto in materia di protezione dei dati. Infine, la ACCP fa notare che, in riferimento all’esercizio del diritto all’assegno di custodia, emergono questioni delicate ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati, se non altro per il semplice fatto che i datori di lavoro vengono a sapere se e in che misura un lavoratore affida il proprio bambino a un servizio istituzionale. Dal momento che gli assegni di custodia rientrano nel sistema del concorso di diritti di cui all’articolo 7 LAFam, se necessario anche il padre divorziato, per esempio, riceverà le stesse informazioni.
Anche l’USAM esprime riserve in merito alla protezione dei dati, dal momento che la procedura proposta impone ai genitori di rivelare al proprio datore di lavoro a quale istituzione e per quanto tempo sono affidati i propri figli. L’USAM ritiene che si tratti di informazioni che devono restare private.
Grado di occupazione minimo
Quattro Cantoni (AG, VD, GE e SO) come pure l’UCS sono espressamente favorevoli a non fissare alcun grado di occupazione minimo. Come motivazione, AG e UCS adducono in particolare un onere amministrativo eccessivamente elevato. Tre di questi Cantoni (VD, GE e SO) giustificano la propria posizione sostenendo in particolare che il bisogno di una custodia istituzionale per i bambini non sussiste solamente in presenza di un’attività lavorativa e non serve solo a conciliare famiglia e lavoro, ma contribuisce anche a migliorare le pari opportunità. Si dovrebbero pertanto prevedere anche altri motivi che danno accesso all’assegno (v. Persone senza attività lucrativa). Per l’USI è fondamentale che l’introduzione di un eventuale sostegno offerto tramite assegni di custodia comporti un aumento del grado di occupazione; fa tuttavia notare che mettere il diritto all’assegno di custodia in correlazione con il grado di occupazione genererebbe un onere burocratico eccessivamente elevato, soprattutto per il fatto che il progetto prevede modalità di prova indirette. Ritiene inoltre che il rischio di abuso sia irrilevante, dal momento che i genitori finanzierebbero di persona la parte predominante dei costi per la custodia dei bambini. Anche CFIG e kibesuisse sono espressamente contrari a un grado di occupazione minimo.
Tre Cantoni (AI, AR, SG) sono favorevoli all’introduzione di un grado di occupazione minimo, in generale o definendo livelli diversi. Anche il PLR-Donne accoglierebbe con favore un grado di occupazione minimo perché, senza questa condizione, nessuna misura a livello federale porterebbe a un aumento dell’ingresso delle donne nel mondo del lavoro o del loro grado di occupazione. Al contrario, ci sarebbe il rischio che le strutture attuali rimangano invariate e che, sebbene le famiglie beneficino di una riduzione dei costi, non si verifichi alcun aumento dell’attività lavorativa. A favore di un grado di occupazione minimo si esprimono anche diverse asso-
ciazioni dell’economia (Commercio Svizzera, EIT.swiss, Swissmem, AGV BS, CP, SOHK e
ZHK).
Persone senza attività lucrativa
Diversi partecipanti alla consultazione sono favorevoli a un allargamento della cerchia delle persone senza attività lucrativa che possono avere diritto all’assegno. Per i Cantoni VD e SO è problematico far dipendere la partecipazione da un’attività lucrativa o da una formazione.