Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/21: Modifica della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della relativa ordinanza (OFPr). Pacchetto di misure per rafforzare la formazione professionale superiore · 35 pagine

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introdurrebbe un titolo complementare non riconosciuto all’estero, non conforme agli standard internazionali e che potrebbe costituire uno svantaggio per la mobilità professionale degli interessati.

sup-ch teme che si crei confusione fra i titoli e si perda trasparenza. Se verranno introdotti i titoli complementari, ci si aspetta che ciascun titolo riceva il proprio titolo complementare (ad es. per gli APF «Professional VET» invece di «Professional Bachelor»).

4.2.8 Articolo 63a Utilizzo illecito della denominazione

1Qualora un’azienda che non offre cicli di formazione riconosciuti si avvalga intenzionalmente della denominazione «scuola specializzata superiore», «Höhere Fachschule» o «école supérieure», i responsabili dell’azienda sono puniti con una multa fino a 100 000 franchi.

2Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo (DPA).

3Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo il capoverso 1 esige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati rispetto all’entità della pena, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa (art. 7 DPA).

Cantoni

18 Cantoni (AG, AR, BE, BL, BS, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG e ZH) accolgono l’introduzione delle possibilità di sanzione. NW sottolinea che queste ultime sono obbligatorie per l’applicazione dell’articolo 29a.

Capoverso 1

VS chiede che l’importo massimo della multa sia fissato a 200 000 franchi svizzeri in analogia con la LPSU, per mantenere la coerenza del sistema e raggiungere l’obiettivo della revisione (valorizzare le SSS). FR chiede perché non sia stata consultata la LPSU quando è stata stabilita la multa.

Capoversi 2 e 3

BE sospetta una contraddizione di questo articolo con gli articoli 6 e 7 DPA. Il capoverso 3 disciplina l’azione penale nel caso in cui venga presa in considerazione una multa non superiore a 20 000 franchi e fa riferimento all’articolo 7 DPA, che prevede solo una multa non superiore a 5000 franchi. La pena quindi non è chiara. Ai sensi dell’articolo 63a capoverso 2 i Cantoni sarebbero tenuti a sorvegliare le SSS (art. 29 cpv. 5 D-LFPr), ma dovrebbero applicare gli articoli 6 e 7 DPA al posto della legge cantonale sulla procedura amministrativa o in aggiunta a quest’ultima. Questo capoverso andrebbe precisato. Infine, anche l’attuazione del diritto alla denominazione e la relativa vigilanza richiederanno mezzi, risorse e provvedimenti adeguati da parte dei Cantoni.

Associazioni mantello dell’economia

Travail.Suisse sostiene esplicitamente queste disposizioni penali.

Altre cerchie interessate ASCFS, Careum, H+, IG HBB, C-SSS, KHF-T, Netzwerk HF Kt. ZH, Notfallpflege Schweiz, ASI,

SIGA-FSIA, SDV, SSMI e SPAS accolgono questa disposizione.

18 RS 313.0