Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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Articolo 7
I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera devono essere trattati allo stesso modo dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Germania e in Italia, sempre che la definizione di questo gruppo di clienti sia compatibile con quella del regolamento SoS.
I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono stati definiti sulla base dell’articolo 2 comma 6 del regolamento SoS. Tale definizione è contenuta nell’articolo 1 del progetto di ordinanza sul contingentamento del gas7, pubblicato a titolo di informazione sui lavori legislativi. Quest’ordinanza è stata già preparata e sarà posta in vigore in caso di grave penuria, quando il contingentamento sarà necessario per soddisfare le esigenze dei clienti protetti.
Articolo 8
Nel caso in cui, nonostante la prescrizione dell’articolo 5, l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera venisse ostacolato da misure di solidarietà adottate tra la Germania e l’Italia, le autorità competenti sono tenute ad attuare congiuntamente le misure adeguate, ad esempio garantendo le capacità di trasporto, affinché l’approvvigionamento dei clienti protetti in Svizzera venga nuovamente assicurato.
Articolo 9
La Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Germania e all’Italia e viceversa conformemente alle disposizioni dell’Accordo bilaterale tra la Germania e l’Italia. Il rimando alle norme contenute nell’Accordo bilaterale precisa in modo inequivocabile che una richiesta di solidarietà presuppone innanzitutto che la Parte contraente richiedente abbia dichiarato una situazione di grave penuria o un’emergenza conformemente all’articolo 11 comma 1 lettera c del regolamento SoS e che siano state attuate tutte le misure possibili sul suo territorio ovvero, nel caso della Svizzera, quando le misure preventive (ad es. opzioni di acquisto e utilizzazione degli impianti di stoccaggio) e le misure di approvvigionamento economico del Paese non sono sufficienti a soddisfare la domanda dei clienti protetti sul territorio elvetico. Nel caso di una richiesta di solidarietà da parte della Germania e dell’Italia, la Svizzera è tenuta ad attuare le misure necessarie per soddisfarla. In una tale circostanza è possibile, sebbene poco probabile, che il nostro Paese non si trovi ancora in una situazione di penuria. L’articolo 61 capoverso 2 LAP prevede la possibilità di adottare misure per adempiere a obblighi internazionali, anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria8. Secondo l’articolo 2 dell’Accordo trilaterale in combinato disposto con l’articolo 3 comma 3 dell’Accordo bilaterale, la Svizzera deve
7 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73903.pdf
8 In quanto membro dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), la Svizzera è ad esempio tenuta a partecipare nel quadro della solidarietà alle azioni congiunte dell’AIE per far fronte alle situazioni di penuria di petrolio, anche se non ne è direttamente interessata.