Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

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sono state completate. Vi si pone fine sei mesi dopo la notifica di cessazione da parte di una delle Parti contraenti.

La stessa regolamentazione si applica all’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale, ma è adattata alla relazione trilaterale. Per quanto concerne la Svizzera, l’entrata in vigore è subordinata alla riserva dell’approvazione da parte del Parlamento oppure del Popolo qualora sia chiesto il referendum. L’Accordo trilaterale entrerà in vigore non appena i processi di approvazione a livello nazionale in Svizzera e negli altri due Stati contraenti saranno conclusi e le tre Parti si saranno vicendevolmente informate tramite notifica.

Non è escluso che l’Accordo bilaterale entri in vigore prima dell’Accordo trilaterale, ovvero nel caso in cui i suddetti processi all’estero si svolgano prima dell’approvazione del relativo progetto da parte del Parlamento svizzero e i due Paesi limitrofi non vogliano attendere per l’entrata in vigore che anche la Svizzera abbia concluso tutti i processi necessari.

Le possibilità di cessazione dell’Accordo trilaterale sono analoghe a quelle dell’Accordo bilaterale. La Svizzera o un’altra Parte contraente può porre termine unilateralmente all’Accordo trilaterale. La cessazione dell’Accordo trilaterale non pregiudica il mantenimento della validità dell’Accordo bilaterale tra la Germania e l’Italia. Viceversa, la risoluzione dell’Accordo bilaterale da parte della Germania oppure dell’Italia comporta automaticamente anche la cessazione dell’Accordo trilaterale, essendo esso parte dell’Accordo bilaterale. Le scadenze che disciplinano la risoluzione sono analoghe (sei mesi).

7.5 Subordinazione al freno alle spese

Poiché entrambi i crediti d’impegno richiesti ammontano a oltre 20 milioni di franchi, l’articolo 1 dei due decreti federali interessati presuppone il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.

7.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il decreto federale non prevede aiuti finanziari e indennità ai sensi della legge federale del 5 ottobre 199015 sugli aiuti finanziari e le indennità.

15 RS 616.1