Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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2.3 Crediti d’impegno
Per far fronte agli obblighi finanziari che possono insorgere per la Confederazione in caso di attuazione delle misure di solidarietà sono necessari due crediti d’impegno. Il contenuto dei necessari decreti di stanziamento è esposto nel capitolo 5.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Le misure previste nei due Accordi di solidarietà corrispondono a quelle previste nel diritto dell’Unione europea (UE). Queste ultime sono indicate nell’articolo 13 del regolamento SoS e sono attuate in ultima istanza e quando l’emergenza (l’ultimo dei tre livelli di crisi corrispondente alla situazione di grave penuria in Svizzera) è stata dichiarata dallo Stato membro richiedente. Ciò implica che tutte le misure finalizzate a ridurre il consumo dei clienti non protetti sono già state adottate. Le misure di solidarietà sono volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, come le economie domestiche, gli ospedali e i servizi di emergenza. Una richiesta di solidarietà deve essere inviata a tutti gli Stati membri direttamente o indirettamente connessi allo Stato richiedente. Di conseguenza, quando viene presentata una tale richiesta, lo Stato o gli Stati membri con le offerte più vantaggiose attuano le misure di solidarietà corrispondenti, fino a soddisfare la domanda dei clienti protetti dello Stato richiedente.
Il regolamento SoS esige che gli Stati membri concludano un accordo di solidarietà con gli Stati membri con cui sono direttamente o indirettamente connessi attraverso un Paese terzo come la Svizzera. Non è obbligatorio concludere un accordo di solidarietà con un Paese terzo, anche se questo fa transitare gas da uno Stato membro a un altro, ma l’articolo 13 comma 2 del regolamento prevede espressamente questa possibilità. Nel luglio 2023 erano stati conclusi solo otto accordi5. Sullo sfondo della crisi energetica, a fine 2022 la Commissione europea ha stabilito delle norme standard6 per gli Stati membri che non hanno firmato un accordo di solidarietà. Viene così garantito che ogni Stato membro possa beneficiare delle misure di solidarietà di un altro Stato membro, anche in assenza di un accordo bilaterale. Queste nuove norme standard sono in vigore fino al 31 dicembre 2024 e contengono disposizioni relative alle tempistiche, ai volumi consegnati e alla compensazione. Dato che chiariscono un numero consistente di punti degli accordi bilaterali, esse dovrebbero avere come effetto una riduzione notevole del numero di futuri accordi di solidarietà bilaterali e quindi di eventuali accordi con la Svizzera, per lo meno finché saranno in vigore le norme standard.
5 Germania-Danimarca, Germania-Austria, Italia-Slovenia, Estonia-Lettonia, Lituania-Lettonia, Estonia-Finlandia, Slovenia-Croazia, Danimarca- Svezia
6 Art. 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas, GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/2919, GU L 2023/2919, 29.12.2023