Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

essere trasmesse alla Svizzera, più precisamente all’UFAE che è designato come autorità competente. L’articolo 2 serve quindi ad applicare l’articolo 3 comma 2 dell’Accordo bilaterale nelle relazioni trilaterali.

Va notato che la Germania e l’Italia devono presentare qualsiasi richiesta di solidarietà a tutti gli Stati membri con cui sono direttamente o indirettamente connesse. Con l’Accordo trilaterale, questo principio si estende alle relazioni con la Svizzera. Nel caso della Svizzera, invece, la solidarietà può essere attuata soltanto nel contesto delle relazioni con la Germania e l’Italia.

Articolo 3

Le autorità competenti e i TSO si informano reciprocamente delle prenotazioni e delle nomine delle capacità di trasporto legate alla solidarietà conformemente all’articolo 4 comma 5 dell’Accordo bilaterale. La tempistica di queste informazioni è stabilita in un accordo funzionale ad una procedura operativa conformemente all’articolo 10.

Articolo 4

Le autorità competenti dei tre Paesi firmatari si notificano reciprocamente la dichiarazione dell’emergenza e qualsiasi modifica dei recapiti dell’autorità competente.

La situazione di grave penuria di cui all’articolo 2 LAP equivale all’emergenza di cui al regolamento SoS.

Articolo 5

Una prestazione di solidarietà tra la Germania e l’Italia non deve pregiudicare l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. Nel caso in cui l’approvvigionamento di clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera fosse comunque ostacolato, si applica l’articolo 8. Queste disposizioni garantiscono alla Svizzera che l’approvvigionamento dei suoi clienti protetti non venga influenzato dalle misure di solidarietà tra la Germania e l’Italia. Ad esempio, la Germania non può utilizzare le capacità o i volumi di gas destinati ai clienti protetti in Svizzera per soddisfare una richiesta di solidarietà.

Articolo 6

I tre Paesi firmatari garantiscono che non vengano limitate le interconnessioni sulle loro rispettive reti in sede di attuazione delle misure di solidarietà. Ciò significa che non ci sarà alcun intervento statale finalizzato a limitare la massima utilizzazione tecnica delle capacità.

L’articolo esclude, ad esempio, l’espropriazione di capacità prenotate per l’approvvigionamento dei clienti in Svizzera nell’ambito dell’attuazione delle misure di solidarietà. Parallelamente, la Svizzera si impegna ad astenersi da qualsiasi espropriazione delle capacità per l’approvvigionamento dei clienti in Italia o in Germania.