Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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dell’Accordo trilaterale, ad esempio nel caso in cui il Parlamento svizzero approvi l’Accordo trilaterale e il credito d’impegno dopo i suoi omologhi tedesco e italiano.
5 Contenuto dei decreti di stanziamento
5.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione
Per quanto concerne la regolamentazione delle ripercussioni finanziarie, l’Accordo trilaterale rinvia all’articolo 8 all’Accordo bilaterale. Le ripercussioni variano a seconda che la Svizzera sia Parte contraente richiedente o Parte contraente fornitrice. In linea di principio, in entrambi i casi, i costi per la Confederazione sarebbero soltanto temporanei. Se la Svizzera è Parte contraente richiedente, i costi sarebbero riversati integralmente sui clienti protetti in Svizzera. Al contrario, se è Parte contraente fornitrice, i costi della Confederazione sarebbero coperti dalla Germania oppure dall’Italia.
Costi di una richiesta di solidarietà presentata dalla Svizzera
Una richiesta di solidarietà verrebbe presentata alla Germania e all’Italia soltanto in ultima istanza, qualora tutte le misure volontarie (ad es. commutazione volontaria degli impianti a doppio combustibile nonché le misure dell’approvvigionamento economico del Paese non fossero più sufficienti a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti. Le misure di solidarietà richieste comporterebbero costi, il cui importo dipende da numerosi fattori. Hanno un peso decisivo innanzitutto la portata e la durata della solidarietà. Il prezzo del gas dipende dalla situazione del mercato nei Paesi limitrofi, cui vanno aggiunti i costi di trasporto. Nel caso delle misure obbligatorie di solidarietà vengono ad aggiungersi ulteriori costi, in particolare le compensazioni da versare ai clienti del gas all’estero per le riduzioni nelle forniture disposte in modo sovrano.
Il Consiglio federale e l’UFAE, in qualità di autorità competente, dispongono di diversi strumenti per limitare i costi. In primo luogo, il Consiglio federale può decidere in linea di principio se presentare o meno una richiesta di solidarietà. In secondo luogo, può decidere giorno per giorno in merito al volume di gas da richiedere e alla prosecuzione delle misure di solidarietà (art. 3 cma 6 dell’Accordo bilaterale). In terzo luogo, la Svizzera potrebbe deliberatamente ricorrere soltanto alle misure volontarie di solidarietà, meno costose in quanto non prevedono il versamento di alcuna compensazione per le riduzioni nelle forniture e con costi noti in anticipo.
Nel caso delle misure volontarie di solidarietà i costi sono stabiliti nei contratti stipulati. Le transazioni di fornitura di gas possono essere concluse direttamente tra i partecipanti al mercato degli Stati interessati. Nel caso in cui non sia essa stessa parte del contratto e decida quindi di delegare a un terzo l’acquisto di gas nel quadro di misure volontarie di solidarietà, la Confederazione fornirebbe comunque una garanzia statale per garantire i crediti della controparte (art. 4 cma 3 dell’Accordo bilaterale).
Nel caso delle misure sovrane di solidarietà i costi non sono concordati. Anzi, la Confederazione sosterrebbe a posteriori tutti i costi effettivamente insorti nella Parte contraente fornitrice (art. 5 cma 12 e art. 8 dell’Accordo di solidarietà bilaterale). In primo luogo il pagamento riguarderebbe i volumi di gas. Per quanto concerne la Germania, il prezzo si baserebbe sul prezzo a pronti del mercato all’ingrosso tedesco. Per