Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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Compendio
L’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia consente alla Svizzera, in caso di dichiarazione dell’emergenza e dopo aver adottato tutte le misure nazionali possibili, di presentare una richiesta di solidarietà agli altri due Stati contraenti per l’approvvigionamento dei clienti protetti in Svizzera. Viceversa, anche la Svizzera può ricevere una richiesta di solidarietà in caso di emergenza. I tre Stati garantiscono inoltre di non limitare le capacità di trasporto esistenti nelle loro reti in caso di attuazione delle misure di solidarietà.
Nel caso di forniture nel quadro della solidarietà, la Confederazione avrebbe degli obblighi di pagamento che comprendono il prezzo del gas e i costi del suo trasporto, nonché eventuali compensazioni per danni legati alle misure sovrane. Per poter fornire una garanzia statale o effettuare i pagamenti in caso di necessità, la Confederazione deve disporre dei corrispondenti crediti d’impegno. Gli eventuali pagamenti effettuati dalla Confederazione verrebbero successivamente fatturati ai destinatari delle forniture di gas.
In caso di controversie tra le Parti contraenti che non possano essere risolte dalle autorità competenti verrebbe adito un tribunale arbitrale ad hoc. Quest’ultimo deciderebbe in via esclusiva e definitiva in merito a tutti i casi che rientrassero nel campo di applicazione dell’Accordo.
Nell'ambito dei progetti in consultazione, l'Accordo sarà trasmesso per approvazione al Parlamento, cui verranno altresì richiesti i crediti d'impegno necessari per l'attuazione dell'Accordo.