Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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arbitrale non ha il potere di abrogare atti giuridici del diritto interno. La decisione del Tribunale arbitrale è valida unicamente nel rapporto tra le Parti in causa.
Conformemente all’Accordo trilaterale, la compensazione a favore dei clienti del gas non protetti nel quadro della solidarietà (in particolare l’industria) è disciplinata dal diritto nazionale. In caso di attuazione delle misure sovrane, tali clienti subiscono restrizioni nell’approvvigionamento di gas. Secondo quando esposto in precedenza, il tribunale arbitrale potrebbe verificare se, in sede di determinazione della compensazione, il diritto nazionale è stato applicato conformemente alla prassi nazionale prevalente. In particolare può anche pronunciarsi sul calcolo delle compensazioni.
Tale compromesso non conferisce un ruolo attivo né alla Corte di giustizia dell’Unione europea né al Tribunale federale svizzero.
Articolo 12
Le modalità concernenti la compensazione che la Parte richiedente deve versare seguono la procedura stabilita negli articoli 8 e 9 dell’Accordo bilaterale. Questa compensazione comprende, tra l’altro, il prezzo del gas, le compensazioni per i danni legati alle misure sovrane e il costo del trasporto del gas. L’articolo 12 dell’Accordo trilaterale integra questi due articoli indicando il modo in cui viene calcolato il prezzo del gas quando la Svizzera è la Parte fornitrice (media dei prezzi osservati sui mercati tedesco, francese e italiano) e, in combinato disposto con l’Allegato 1 dell’Accordo trilaterale, rimanda all’articolo 38 LAP per la determinazione della compensazione legata ai danni causati ai settori coinvolti.
Articolo 13
In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192310, il Principato del Liechtenstein partecipa alle misure di approvvigionamento economico del Paese in Svizzera. Di conseguenza, il Liechtenstein è vincolato anche ai diritti e agli obblighi del presente Accordo.
Articolo 14
L’Accordo trilaterale entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno reciprocamente informate che le condizioni nazionali necessarie per tale entrata in vigore sono state adempiute (cma 2). Il testo è registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite (cma 3). La risoluzione è possibile in qualunque momento e ha effetto sei mesi dopo la notifica scritta di una delle Parti contraenti conformemente all’articolo 14 dell’Accordo bilaterale (cma 4).
L’applicabilità dell’Accordo trilaterale dipende dall’Accordo bilaterale. In altri termini, l’Accordo trilaterale non può entrare in vigore prima dell’Accordo bilaterale. Analogamente, la risoluzione dell’Accordo bilaterale avrebbe effetto anche sull’Accordo trilaterale. Non si può nemmeno escludere che l’Accordo bilaterale entri in vigore prima