Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

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quanto concerne l’Italia, il prezzo determinante si baserebbe su quello più elevato tra il prezzo di sbilanciamento (short position) e il prezzo delle misure di emergenza adottate (art. 8 dell’Accordo bilaterale). Inoltre la Confederazione pagherebbe tutte le compensazioni previste secondo il rispettivo diritto interno nel caso di misure obbligatorie di solidarietà. L’Accordo bilaterale menziona segnatamente la compensazione dei settori economici colpiti da riduzioni dell’offerta (contingentamento), i danni agli impianti di stoccaggio del gas causati da un uso straordinario e le spese di procedura non giudiziarie e giudiziarie. Inoltre la Confederazione sosterrebbe anche dei costi di trasporto al punto di consegna. Tale obbligo di pagamento si applica indipendentemente dai volumi di gas effettivamente ritirati (art 6 cma 6 dell’Accordo bilaterale).

Le modalità di pagamento per le misure obbligatorie di solidarietà sono disciplinate nell’articolo 9 dell’Accordo bilaterale. È previsto che al termine delle misure di solidarietà, le Parti contraenti convengano sulla necessità e sul momento della trasmissione della fattura finale. Precedentemente può essere emessa una fattura provvisoria. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla ricezione della fattura finale o della fattura provvisoria. Il tasso di interesse di default è cinque punti percentuali al di sopra del tasso di base attuale della Banca centrale europea.

Se dovesse ritenere che i costi fatturati siano eccessivamente elevati, la Svizzera potrebbe adire il tribunale arbitrale conformemente all’articolo 11 dell’Accordo trilaterale. Esso valuterà quindi la conformità della fatturazione al diritto della Parte contraente fornitrice.

Il finanziamento e il riversamento dei costi ai clienti del gas nazionali si presentano (sia nel caso delle misure volontarie di solidarietà che in quello delle misure obbligatorie di solidarietà) nel seguente modo: conformemente agli articoli 31, 57 e 60 capoverso 1 lettera c LAP, Swissgas SA verrebbe incaricata dell’attuazione operativa. Gli altri partecipanti al mercato verrebbero obbligati dal Consiglio federale a cooperare in virtù dell’articolo 31 LAP. Swissgas SA avrebbe la competenza in particolare per l’acquisto di volumi di gas e per il trasferimento non discriminatorio ai fornitori che operano in Svizzera (Principato del Liechtenstein compreso).

Nel caso delle misure volontarie di solidarietà i mezzi necessari all’acquisto preventivo sarebbero supportati dalla Confederazione mediante garanzia statale (primo credito) oppure la Confederazione anticiperebbe il denaro a Swissgas SA (credito di finanziamento o secondo credito). Questa prestazione anticipata verrebbe rifinanziata con i proventi delle vendite realizzate da Swissgas SA. In tal modo sarebbero rimborsati gli eventuali anticipi della Confederazione. Con la vendita dei volumi di gas, non è più necessario riversare i costi attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e viene garantito il rispetto del principio di causalità.

Nel caso delle misure sovrane di solidarietà, la stessa Confederazione diventerebbe Parte contraente accettando l’offerta sovrana. La Confederazione fatturerebbe i costi della solidarietà fornita attraverso misure sovrane a Swissgas SA, la quale a sua volta fatturerebbe i costi ai consumatori di gas.

Costi di una richiesta di solidarietà alla Svizzera