Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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sempre trasmettere la richiesta di solidarietà sia alla Germania che all’Italia. Al contrario, neanche l’Italia e la Germania possono presentare una richiesta di solidarietà esclusiva alla Svizzera.
Per quanto concerne la forma della richiesta di solidarietà, il suo trattamento e le relative scadenze, sono determinanti le disposizioni pertinenti dell’Accordo bilaterale. Questo vale in particolare per l’attuazione operativa delle misure di solidarietà - volontarie e obbligatorie - anche sul piano finanziario. In questo contesto, vale la pena sottolineare l’obbligo di fornire una garanzia statale per le misure volontarie e una compensazione statale per le misure obbligatorie.
Articolo 10
Le autorità competenti provvedono affinché i loro rispettivi TSO concludano un accordo funzionale ad una procedura operativa entro sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo trilaterale. Tale accordo funzionale ad una procedura operativa deve definire segnatamente i processi da attuare a livello dei TSO per garantire che le misure di solidarietà siano applicate correttamente e rapidamente.
Articolo 11
Le controversie tra le Parti contraenti devono essere risolte in primo luogo dalle autorità competenti. Se ciò non è possibile, ciascuna Parte contraente può esigere il deferimento della controversia a un tribunale arbitrale ad hoc. Quest’ultimo decide in modo vincolante in merito a tutti i casi che rientrano nel campo di applicazione
dell’Accordo. Il tribunale arbitrale sarà composto di quattro membri. Ciascuna delle tre Parti contraenti nomina un arbitro. Questi tre arbitri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo che è nominato presidente. Qualora non giungano a un accordo, il presidente è nominato dalla Corte internazionale di Giustizia.
Per l’applicazione dell’Accordo, la clausola arbitrale del comma 5 prevede, tra l’altro, che l’Accordo sia interpretato in conformità con la Convenzione di Vienna del 23 maggio 19699 sul diritto dei trattati e altre regole e principi del diritto internazionale applicabili tra le Parti. Il tribunale arbitrale esamina e decide se le misure nazionali sono conformi all’Accordo. A seconda della questione in esame, il tribunale arbitrale dovrà anche interpretare le disposizioni dell’Accordo bilaterale per giudicare un caso di controversia nel quadro dell’Accordo trilaterale, visto che l’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale tra la Germania e l’Italia e fa riferimento ad esso. Per quanto concerne il diritto nazionale, che nel caso dell’Italia e della Germania comprende, oltre al rispettivo diritto nazionale, anche il diritto dell’UE, il tribunale arbitrale potrà prenderlo in considerazione come fatto («matter of fact») conformemente alla rispettiva prassi nazionale prevalente, fermo restando che deve interpretarlo e applicarlo come farebbe un tribunale nazionale. A tal proposito occorre precisare che l’interpretazione del diritto nazionale da parte del tribunale arbitrale non è vincolante per l’applicazione del diritto da parte delle autorità delle Parti contraenti. Inoltre il tribunale