Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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Se la richiesta di solidarietà proviene dalla Germania o dall’Italia, le ripercussioni finanziarie sono speculari. Anche in questo caso è fondamentale la distinzione tra misure volontarie di solidarietà e misure obbligatorie di solidarietà. Nel caso delle misure volontarie di solidarietà, la Confederazione non sarebbe coinvolta sul piano finanziario. I contratti di fornitura del gas sarebbero stipulati autonomamente dai partecipanti al mercato interessati in Svizzera e i loro crediti sarebbero garantiti dallo Stato estero (art. 4 cma 2 dell’Accordo bilaterale). Nel caso delle misure sovrane di solidarietà, in virtù dell’articolo 61 capoverso 2 LAP, l’AEP razionerebbe l’approvvigionamento di gas di quei clienti che non sono protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. In virtù dell’articolo 38 LAP, la Confederazione potrebbe accordare indennità a tali clienti. La Parte contraente richiedente verserebbe una compensazione a favore della Confederazione. In primo luogo sosterrebbe il prezzo del gas e i costi di trasporto.
Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo trilaterale, il prezzo del gas corrisponde alla media degli ultimi prezzi del mercato spot disponibili in Italia, Francia e Germania. Inoltre verrebbero versate in particolare le compensazioni menzionate. Anche in questo caso l’onere della Confederazione sarebbe soltanto temporaneo. Tuttavia non si può escludere che la compensazione versata provvisoriamente ai clienti non protetti in Svizzera non sia interamente coperta dal pagamento dovuto dalla Germania o dall’Italia, ad esempio nel caso in cui il tribunale arbitrale decida che l’importo fissato è eccessivamente elevato. Tale rischio è però circoscritto poiché il tribunale arbitrale dovrebbe dimostrare che la legge e l’ordinanza sono state interpretate e applicate in modo improprio dalla Svizzera.
Stima dei possibili costi
Stando a uno studio commissionato dall’Ufficio federale dell’energia (UFE)11, una richiesta di solidarietà della Svizzera comporta costi compresi tra 304 e 3704 milioni di franchi a seconda dello scenario. Nel peggiore degli scenari sono stimati costi dieci volte maggiori rispetto a quelli dello scenario di base. Nello scenario di base la durata delle misure di solidarietà è pari soltanto alla metà e, contestualmente, i volumi di gas richiesti e i costi per unità di volume (CHF/MWh) sono inferiori di oltre la metà, visto che si parte dal principio che nello scenario di base le misure saranno volontarie mentre in quello peggiore sovrane. Nello scenario di base una parte dei volumi di gas può continuare a essere acquistata in Francia.
Visto che i volumi di gas da contingentare potenzialmente sono inferiori ai volumi che sarebbero necessari in caso di una richiesta di solidarietà della Svizzera all’estero (il consumo di gas dei clienti protetti è maggiore di quello dei clienti non protetti), si può ritenere che l’entità dei possibili costi nel caso di una richiesta di solidarietà dall’Italia o dalla Germania sia comparativamente inferiore.
5.2 Scopo e importo dei crediti d’impegno
Due crediti d’impegno si rendono necessari affinché sia effettivamente possibile utilizzare prestazioni di solidarietà in caso di emergenza. Il primo credito è necessario per la garanzia statale con cui la Confederazione deve garantire il pagamento, da parte di
11 Lo studio della società Frontier Economics relativo alla stima dei costi di una richiesta di solidarietà verrà pubblicato sul sito dell’UFE alla pagina Legge sull’approvvigionamento di gas (admin.ch)