Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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5.5 Stime concernenti il rincaro
Si rinuncia a un’indicizzazione dei crediti d’impegno in quanto essi non sono associati a pagamenti concreti imputabili a singoli anni. Inoltre, stando agli scenari delle Prospettive energetiche 2050+13, il consumo del gas dovrebbe diminuire nei prossimi anni, comportando così anche una riduzione dei costi previsti.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
6.1.1 Ripercussioni finanziarie
Come spiegato al numero 5.2, i costi dell’applicazione dell’Accordo sono difficilmente stimabili. Gli scenari analizzati mostrano un ventaglio compreso tra 304 e 3704 milioni di franchi.
In linea di principio il progetto non ha alcuna incidenza sul bilancio della Confederazione (anche n. 5.1). Tutti i costi che insorgono per la Confederazione sono compensati, a seconda del caso di solidarietà, dalla Germania o dall’Italia oppure dai consumatori svizzeri di gas. Tuttavia il meccanismo dell’Accordo fa sì che in singoli casi la Confederazione sia coinvolta sul fronte dei pagamenti:
• nel caso di una richiesta di solidarietà dalla Svizzera durante la fase volontaria,
Swissgas SA acquisterebbe gas all’estero nel breve periodo. Se essa non dovesse disporre della liquidità richiesta, la Confederazione anticiperebbe i mezzi necessari con il credito di finanziamento (secondo credito);
• se la Svizzera presentasse una richiesta di solidarietà durante la fase sovrana, la
Confederazione pagherebbe direttamente lo Stato estero;
• nel caso di una richiesta di solidarietà dall’estero durante la fase sovrana, la Con-
federazione verserebbe eventualmente indennità secondo l’articolo 38 LAP ai clienti sottoposti al contingentamento in Svizzera.
In tutti e tre i casi sarebbero necessari crediti a preventivo. Si rinuncia tuttavia alla richiesta precauzionale di un credito a preventivo. Questo perché non vi è flusso di denaro, se non nel caso di un’emergenza, e la probabilità che il credito sia utilizzato è bassa. Il Consiglio federale richiederebbe, invece, i corrispondenti crediti aggiuntivi soltanto nel caso concreto. In considerazione dei vincoli temporali, questo avverrebbe con una procedura d’urgenza, coinvolgendo la Delegazione delle finanze (anche le spiegazioni concernenti i crediti d’impegno al cap. 5).
A prescindere dal verificarsi di un caso di solidarietà, Swissgas SA dovrà ricevere una compensazione per la garanzia della sua disponibilità ad attuare l’Accordo di solidarietà. Fino all’entrata in vigore della prevista legge sull’approvvigionamento di gas
13 Prospettive energetiche 2050+ (admin.ch). Ad es. EP 2050+ Szenarienergebnisse ZERO BASIS, Ergebnissynthese, Tab. 9 (in tedesco)