Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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o se l’approvvigionamento di gas (segnatamente dei clienti protetti) della Parte fornitrice non può più essere garantito.
Articolo 8 Compensazione per misure di solidarietà obbligatorie
La compensazione per i volumi di gas erogati nell’ambito delle misure obbligatorie di solidarietà comprende in particolare il prezzo «attuale» del gas e i costi di trasporto al punto di consegna. Una compensazione per i danni causati ai settori obbligati ad attuare le misure sovrane è fatturata nella misura in cui non sia già contemplata nel prezzo del gas (cma 1). La determinazione dell’importo della compensazione si basa sui principi e sulle disposizioni legislative e regolamentari rilevanti della Parte contraente fornitrice, che sono menzionati negli allegati dell’Accordo (cma 2). L’importo finale della compensazione può differire dall’importo indicato nell’offerta e la differenza deve essere pagata o rimborsata (cma 5).
Articoli 9–14
Le disposizioni relative alle modalità di pagamento (art. 9), al rispetto degli obblighi di solidarietà a livello nazionale (art. 10), ai mezzi di comunicazione (art. 11) e al diritto applicabile (art. 12) non necessitano di osservazioni particolari. Secondo l’articolo 13, la Corte di giustizia dell’Unione europea interviene in qualità di tribunale arbitrale in caso di controversia. L’Accordo è valido per un periodo di tempo indefinito, ma può essere cessato con un preavviso di sei mesi (art. 14).
Articolo 15 Entrata in vigore
L’Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente informate che le procedure necessarie per la sua entrata in vigore sul piano nazionale sono state completate.
4.2 Accordo di solidarietà trilaterale tra la Svizzera, la Germania e l’Italia
Articolo 1
L’Accordo trilaterale è parte integrante dell’Accordo bilaterale. In più punti, l’Accordo trilaterale rimanda espressamente all’applicabilità di alcune disposizioni dell’Accordo bilaterale. Per quanto concerne gli oggetti degli articoli 12 (Diritto applicabile) e 13 (Risoluzione delle controversie) dell’Accordo bilaterale, nell’Accordo trilaterale sono state adottate disposizioni specifiche. Sono fatti salvi gli obblighi della Germania e dell’Italia nei confronti di altri Stati membri dell’UE conformemente al regolamento SoS.
Articolo 2
Le richieste di solidarietà presentate dall’autorità competente svizzera devono essere trasmesse contemporaneamente alle autorità competenti tedesca e italiana, conformemente al principio di cui all’articolo 3 comma 3 dell’Accordo bilaterale. Allo stesso modo, anche le richieste di solidarietà provenienti dalla Germania e dall’Italia devono