Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione dei trattati internazionali è di competenza dell’Assemblea federale, a meno che la loro conclusione non sia di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199714 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Conformemente all’articolo 61 capoverso 1 LAP, il Consiglio federale ha sì la competenza di concludere trattati internazionali per garantire l’approvvigionamento economico del Paese. Tuttavia, poiché il presente Accordo contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto (n. 7.3), la sua conclusione va oltre tale competenza del Consiglio federale e necessita pertanto dell’approvazione da parte del Parlamento. I crediti d’impegno necessari all’attuazione dell’Accordo richiedono il consenso del Parlamento in virtù dell’articolo 167 Cost.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente Accordo non contiene disposizioni incompatibili con gli impegni internazionali attuali della Svizzera, compresi quelli nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
7.3 Assoggettamento al referendum facoltativo
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto (cfr. art. 164 cpv 1 Cost. e art. 22 cpv. 4 LParl) o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Una richiesta di solidarietà può comportare una limitazione dell’approvvigionamento di gas dei clienti non protetti in Svizzera nel quadro della solidarietà. Di conseguenza il presente Accordo trilaterale comprende disposizioni importanti e fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone. Il decreto federale che approva l’Accordo trilaterale deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
7.4 Firma, entrata in vigore e cessazione dell’Accordo
L’Accordo bilaterale tra la Germania e l’Italia entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno reciprocamente informate che le procedure nazionali per l’entrata in vigore