Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine

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- Come regola generale, quando una delle Parti contraenti presenta una richiesta di solidarietà, le altre Parti sono obbligate a ridurre o interrompere l’approvvigionamento di gas dei loro clienti non protetti finché non è soddisfatta la domanda dei clienti protetti dello Stato richiedente. In primo luogo dovrebbero essere adottate delle «misure volontarie di solidarietà». La Parte contraente che risponde alla richiesta di solidarietà (Parte fornitrice) invita gli operatori di mercato sul proprio territorio (ad es. tramite una piattaforma online) a mettere a disposizione, su base volontaria e contrattuale, dei volumi di gas per far fronte alla crisi di approvvigionamento sul territorio della Parte contraente che presenta la richiesta di solidarietà (Parte richiedente). Se i volumi di gas messi a disposizione non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di gas dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, successivamente possono essere richieste delle «misure obbligatorie di solidarietà». In questo caso, la Parte contraente fornitrice adotta misure sovrane in termini di domanda e offerta per poter mettere a disposizione dei volumi di gas supplementari (art. 3–5).

- Ai fini della comunicazione al momento dell’attuazione delle misure di solidarietà, ciascuna Parte nomina un’autorità competente.

- Una richiesta di solidarietà deve contenere determinate informazioni (in particolare il volume di gas auspicato) ed è valida soltanto per il giorno gas successivo alla richiesta. Altre richieste possono essere presentate per i giorni successivi. Le richieste di solidarietà devono essere presentate ed evase in tempi molto brevi (art. 3–5). I processi e i meccanismi di attuazione devono essere definiti al livello delle autorità competenti e dei vari operatori del settore del gas (art. 6).

- In caso di misure volontarie di solidarietà, gli operatori di mercato della Parte contraente fornitrice ricevono una remunerazione stabilita contrattualmente. Se i contratti in questione non sono conclusi dalla stessa Parte contraente richiedente, ma da un terzo che agisce per suo conto ovvero da un operatore di mercato attivo sul suo territorio, la Parte contraente richiedente deve fornire una garanzia statale per coprire i crediti degli operatori di mercato della Parte contraente fornitrice (art. 4). In caso di misure obbligatorie di solidarietà, un contratto tra le Parti contraenti si ritiene concluso non appena l’offerta di solidarietà è stata accettata, con i relativi obblighi di versare una compensazione alla Parte contraente fornitrice (art. 5). Le compensazioni comprendono segnatamente il prezzo del gas, i costi di trasporto e la compensazione dei danni ai settori economici interessati a seguito delle misure sovrane conformemente al diritto nazionale (art. 8).

Mediante l’Accordo trilaterale, questi elementi chiave dell’Accordo bilaterale, che è basato sul diritto europeo, sono altrettanto validi, per analogia, anche per le misure di solidarietà con la Svizzera. Ciò non implica tuttavia un recepimento diretto del diritto dell’UE. La Svizzera avrà così il diritto di trasmettere una richiesta di solidarietà alla Germania e all’Italia in caso di emergenza conformemente alle disposizioni pertinenti dell’Accordo bilaterale. Viceversa, anche la Germania e l’Italia potranno presentare le loro richieste di solidarietà alla Svizzera.