Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/29: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia · 26 pagine
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5.3 Decreto federale concernente un credito d’impegno per la concessione di
una garanzia statale in virtù dell’Accordo di solidarietà trilaterale nel set-
tore del gas
Articolo 1
L’articolo 1 prevede il credito d’impegno per le garanzie statali che la Confederazione deve eventualmente concedere in caso di impiego di misure volontarie di solidarietà fornite dall’Italia o dalla Germania. Una garanzia statale è segnatamente necessaria se la Confederazione non è essa stessa parte contraente dei contratti di fornitura di gas conclusi con i partecipanti al mercato esteri. Il credito d’impegno ammonta a 300 milioni di franchi.
Articolo 2
L’articolo 2 stabilisce che si tratta di un decreto federale semplice (cfr. art. 25 della legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento [LParl]), che come tale non sottostà a referendum.
5.4 Decreto federale concernente un credito d’impegno per gli obblighi di pa-
gamento della Svizzera in virtù dell’Accordo di solidarietà trilaterale nel settore del gas
Articolo 1
L’articolo 1 prevede il credito d’impegno per gli obblighi di pagamento della Confederazione in caso di misure obbligatorie di solidarietà. Tali obblighi di pagamento insorgerebbero sia quando la Svizzera impiega misure obbligatorie di solidarietà dell’Italia e della Germania che quando riceve la richiesta di adozione di misure obbligatorie di solidarietà. Il primo caso riguarda in particolare i pagamenti per i volumi di gas forniti e i pagamenti compensatori per le compensazioni dei clienti del gas all’estero interessati dalle misure sovrane. Il secondo caso riguarda le compensazioni a favore dei clienti del gas nazionali che sono interessati da un contingentamento.
Articolo 2
L’articolo 2 stabilisce che si tratta di un decreto federale semplice (cfr. art. 25 LParl), che come tale non sottostà a referendum.
12 RS 171.10